Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è integrato se sussiste uno solo degli indici contemplati dall'articolo 603-bis del Codice penale.
Corte di Cassazione, sentenza 6905 del 2021.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di Catanzaro, con cui è stato previsto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di un condannato per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, accusato di aver impiegato manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, attesa la reiterata retribuzione in modo difforme dai contratti collettivi e sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza di gravità indiziaria circa la condotta di sfruttamento dei lavoratori ed evidenziando che il provvedimento non ha menzionato, in contrasto con l’articolo 603-bis del Codice penale, alcun elemento relativo alle effettive condizioni di lavoro, ai metodi di sorveglianza o alle situazioni alloggiative degradanti dei lavoratori e non si è affatto soffermato sul dato temporale della ripetizione dell'unica condotta contestata (retribuzione in misura difforme ed inferiore ai contratti collettivi).
La Corte di Cassazione ha osservato che, non essendo contenuta nel ricorso una puntuale analisi dei passaggi motivazionali del provvedimento impugnato, quanto un’analisi diretta del complessivo quadro indiziario, con il ricorso si è chiesta un’inammissibile rivalutazione del quadro indiziario senza che l’imputato abbia denunciato manifesta illogicità o contraddittorietà oppure lacune motivazionali nel provvedimento impugnato.
Per la Suprema Corte, inoltre, è risultata irrilevante la carente valutazione della gravità indiziaria in ordine agli altri indici rivelatori dello sfruttamento dei lavoratori, essendo sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato contestato, la sussistenza di uno soltanto degli indici contemplati dall’articolo 603-bis del Codice penale e previsti dalla norma come alternativi, nel caso di specie la reiterata retribuzione in modo difforme dai contratti collettivi.
Per quanto concerne, invece, l’asserita carenza di valutazione dell’effettiva ripetizione della condotta emersa dal quadro indiziario, il Collegio ha rilevato che, nel provvedimento impugnato, tale elemento viene implicitamente dedotto.
16 giugno 2021