Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale.
Corte di Cassazione, sentenza 9865 del 2019.
La Corte di Appello di Salerno rigettava la domanda di un ingegnere volta al riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
La Corte di Appello escludeva in capo al professionista la sussistenza dei trenta anni necessari di anzianità di iscrizione presso INARCASSA alla stregua della nuova disciplina di riferimento.
Un periodo di contribuzione ridotta versata, alla luce della particolare normativa intervenuta negli anni, era stata oggetto di restituzione da parte di INARCASSA.
L’ingegnere proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ribadendo, nell’occasione, alcuni principi.
La facoltà di versare la contribuzione necessaria per la maturazione dei trattamenti pensionistici non soggiace all'imprescrittibilità del diritto propria dei trattamenti pensionistici, rimanendo soggetta al regime prescrizionale quinquennale fissato dalla legge 335/1995, con la conseguenza che, decorso il quinquennio, la contribuzione non può essere versata, anche nell'ipotesi in cui sia stata versata dal contribuente e restituita dall'ente previdenziale.
Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.
Una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva, poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.
La Suprema Corte ha escluso, pertanto, il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa per il periodo coperto da prescrizione, senza che possa rilevare l'eventuale inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni. il credito contributivo ha una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, momento dal quale decorre il relativo termine prescrizionale.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, disatteso l'interpretazione patrocinata dall’interessato, tesa a rivendicare il dato meramente formale del periodo di iscrizione alla Cassa. La Suprema Corte ha ritenuto tale testi priva di fondamento perché ciò che rileva è la sussistenza dell'effettiva posizione assicurativa alla quale ancorare l'anzianità assicurativa.
Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali vigente, ai sensi dell'articolo 2116 del codice civile, nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista) ed ente previdenziale. Il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni.
14 febbraio 2020