Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non si applica al mancato versamento di contributi alla gestione separata.
Corte di Cassazione, sentenza 8789 del 2022.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’INPS avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto diritto alla contribuzione di un lavoratore il cui pagamento era stato omesso dal committente presso cui il lavoratore aveva svolto attività di collaboratore coordinato e continuativo e alla condanna dell'INPS ad effettuare il relativo accreditamento e a corrispondere la pensione supplementare maturata. La Corte d’Appello aveva ritenuto che il collaboratore, iscritto alla gestione separata, avesse diritto all'accredito ed al trattamento pensionistico oggetto della domanda ancorché in suo favore non risultassero versati i contributi di legge, applicando il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, lamentando l’erroneità della statuizione nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che l'assicurato, iscritto alla gestione separata, avesse diritto al riconoscimento dell'accredito contributivo.
La Suprema Corte ha osservato che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che sia posto a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, quindi, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo la possibilità di rivalersi nei confronti di costui.
Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti, ma non trova applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui, invece, il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni.
La legge prevede che gli iscritti alla gestione separata restino personalmente obbligati al pagamento del contributo poiché non è possibile equiparare il collaboratore coordinato e continuativo al lavoratore subordinato, giacché il pagamento effettuato dal committente costituisce soltanto una semplificazione delle modalità di riscossione del contributo che non cambia i soggetti che debbono ritenersi titolari del lato passivo dell'obbligazione contributiva.
22 luglio 2022