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Il licenziamento per assenze per malattia intimato prima del superamento del periodo massimo di comporto è nullo.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 12568 del 2018.

La Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame di un lavoratore contro la sentenza  con cui il Tribunale della stessa sede aveva respinto la sua impugnativa del licenziamento intimatogli dal Banco di Sardegna per superamento del periodo di comporto.
Secondo la Corte di Appello che, sebbene il periodo di comporto in realtà non risultasse esaurito alla data di intimazione del licenziamento, nondimeno il recesso era da considerare non già invalido, bensì meramente inefficace fino all'ultimo giorno di malattia, data in cui il periodo massimo di comporto risultava ormai scaduto.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
Ai sensi dell'articolo 2110 del codice civile, il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo.
Ai sensi dell'articolo 2110 del codice civile, il datore di lavoro può recedere dal rapporto solo dopo la scadenza del periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva (ovvero, in difetto, determinato secondo usi o equità).
Ammettere come valido (sebbene momentaneamente inefficace) il licenziamento intimato ancor prima che le assenze del lavoratore abbiano esaurito il periodo massimo di comporto significherebbe consentire un licenziamento che, all'atto della sua intimazione, è ancora sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo e non è sussumibile in altra autonoma fattispecie legittimante.
Si tratterebbe, quindi, d'un licenziamento sostanzialmente acausale disposto al di fuori delle ipotesi residue previste dall'ordinamento (lavoratori in prova, dipendenti domestici, dirigenti, lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia). Questo sarebbe un modo per aggirare la garanzia per il lavoratore di un ragionevole arco temporale di assenza per malattia od infortunio senza per ciò solo perdere l'occupazione.
Neppure può distinguersi fra il caso in cui il datore di lavoro abbia erroneamente calcolato le assenze e/o i termini interno ed esterno del comporto e quello in cui egli, pur consapevole del mancato esaurirsi del comporto medesimo, nondimeno abbia ritenuto di poter licenziare il dipendente per il solo fatto d'una eccessiva morbilità: in entrambe le evenienze il licenziamento risulterà difforme dal modello legale delineato dall’articolo 2110 del codice civile.
Solo l'avvenuto decorso del termine di comporto abilita senz'altro il datore di lavoro a recedere per tale solo fatto, vale a dire senza che siano necessarie la sussistenza e l'allegazione di ulteriori elementi integranti un giustificato motivo.
Il licenziamento intimato solo per il protrarsi delle assenze dal lavoro, ma prima ancora che il periodo di comporto risulti scaduto è nullo.
Il carattere imperativo dell’articolo 2110 del codice civile non consente soluzioni diverse.
La salute non può essere adeguatamente protetta se non all'interno di tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere, nelle more, il proprio posto di lavoro.
Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'articolo 2110 del codice civile.
6 novembre 2019

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