Articolo

Il lavoratore deve accertarsi che il certificato di malattia giunga al datore di lavoro.

Corte di Cassazione, sentenza numero 15226 del 2016.

Una lavoratrice impugnava il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro.

La Corte d'Appello di Cagliari rigettava l’impugnazione di licenziamento in quanto il recesso era motivato sulla base dell'assenza ingiustificata della lavoratrice.

Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione.

La lavoratrice aveva evidenziato che il 30 agosto si era recata dal proprio medico di base, sostituito in quella circostanza da una collega, per ottenere un’ulteriore certificazione di malattia in prosecuzione di quella scaduta il 29 agosto. La sostituta aveva provveduto a trasmettere dal proprio domicilio al sito dell’INPS la certificazione di malattia riguardante il periodo indicato, ma tale certificazione non era mai pervenuta all’istituto, né risultava dagli atti, al di là di quanto riferito dal medico, alcuna prova del fatto che questi ne avesse tentato l’invio telematico.

Tali circostanze configuravano la giustificazione del licenziamento in quanto il ccnl applicato al rapporto di lavoro prevede che il lavoratore in caso di malattia ha l’obbligo di avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza e di inviare alla medesima, entro due giorni dall’inizio, il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento.

L’assenza ingiustificata non è integrata solo dalla mancanza di una ragione giustificatrice della stessa, ma anche dalla omessa rituale comunicazione al datore di lavoro dell’esistenza di una giustificazione, come può essere la malattia o il suo prolungamento.

La previsione della trasmissione informatica del certificato di malattia direttamente dal medico del lavoratore all’INPS esonera, dunque, unicamente il prestatore d’opera dall’obbligo di inviare la certificazione cartacea, ma non esonera dall’obbligo, previsto contrattualmente, di avvisare dell’assenza l’azienda. Il lavoratore è tenuto a verificare che la procedura informatica abbia avuto esito regolare, eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato di malattia.

La Corte di Cassazione ha, dunque, confermato la illegittimità del licenziamento.

14 settembre 2016

Condividi questo articolo: