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Il Fondo di Garanzia INPS paga il TFR in caso di ammissione al passivo del fallimento anche quando il datore di lavoro ha dichiarato con frode di averlo anticipato per conto del Fondo di Tesoreria

Tribunale di Napoli, sentenza n. 600 del 201

Due operai iscritti alla Filca Cisl di Napoli avevano lavorato sino al 2008 alle dipendenze di una società che aveva risolto il rapporto di lavoro senza poi corrispondere il TFR.
Fallita la società, con l'assistenza dello Studio Legale Carozza, i due lavoratori ottenevano l'ammissione allo stato passivo del fallimento.
I medesimi chiedevano l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' INPS per il pagamento del TFR.
L'INPS opponeva, come in molteplici altre occasioni, l'avvenuta liquidazione a carico del Fondo di Tesoreria secondo la legge 296/2006. L'INPS, anche in questo caso, eccepiva di avere già erogato in favore del datore di lavoro, quale gestore del Fondo di Tesoreria ex legge 296/2006, gli importi dovuti in favore dei lavoratori, a titolo di conguaglio. L'Istituto sosteneva che il datore di lavoro fosse l'unico legittimato passivo della richiesta di pagamento del TFR in casi come questo.
I due operai erano costretti, ancora con il patrocinio dello Studio Legale Carozza, a ricorrere in via giudiziaria.
Il Tribunale di Napoli ha accolto l'azione proposta con uno dei primi e determinanti pronunciamenti giudiziari che delinea l'ambito dell'intervento del Fondo di garanzia quando nel caso in cui, ammessi i lavoratori al passivo fallimentare per il TFR, il datore di lavoro ha, invece, fraudolentemente dichiarato all'Istituto di aver anticipato il TFR per conto del Fondo di tesoreria.
Il Tribunale di Napoli ha accolto la tesi secondo cui sussiste, comunque, il diritto all'erogazione da parte del Fondo di garanzia previsto dalla legge 297/82.
Il Tribunale ha affermato che non è rilevante la posizione dell'INPS quando, in casi come quello esaminato, sostiene di avere liquidato, in favore del datore di lavoro, la quota di TFR  di competenza del Fondo di tesoreria.
Tale ipotetico adempimento non libera l'INPS, nella qualità gestore del Fondo di garanzia di cui alla legge 297/82 dall'obbligo di corrispondere il TFR in favore del lavoratore che non ne ha ricevuto dal datore di lavoro il pagamento.
Fatta salva la responsabilità penale e civile del datore di lavoro che ha ricevuto dal Fondo di tesoreria il conguaglio di quanto avrebbe dovuto anticipare al lavoratore, e che invece lo ha trattenuto per sé, se il credito del lavoratore rimane insoddisfatto l'INPS, nella veste di gestore del Fondo di garanzia, resta obbligato nei confronti di quest'ultimo per il pagamento del trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale di Napoli ha sottolineato che la legge non pone a carico del lavoratore l'onere di provare l'inadempimento del datore di lavoro, ma gli fa carico unicamente di dimostrare l'avvenuta ammissione al passivo fallimentare. Ne consegue che quando l'INPS non prova la corresponsione al lavoratore, e non già al datore di lavoro, di alcuna somma le domande di pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia vanno accolte.

03/02/2014

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