Il docente che rifiuta la visita neuropsicologica può essere destituito.
Corte di Cassazione, sentenza 29188 del 2018.
La Corte d’Appello di Milano rigettava l'appello proposto da una professoressa avverso la sentenza che aveva respinto l'impugnativa della destituzione dal servizio, sanzione inflitta dal Ministero dell'Istruzione per avere la dipendente, in sede di verifica medico-sanitaria per l'accertamento dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività scolastica, omesso di eseguire gli accertamenti medici a lei richiesti dalla Commissione Medica di Verifica.
Il Dirigente scolastico aveva richiesto alla competente Commissione Medica di Verifica di accertare l'idoneità psicofisica della docente. In seguito alla visita, la Commissione aveva invitato la professoressa ad eseguire presso una struttura pubblica ulteriori accertamenti sanitari. Decorsi cinque mesi senza riscontro, la stessa Commissione Medica di Verifica aveva sollecitato l'espletamento degli accertamenti sanitari, assegnando il termine di sessanta giorni per produrre la documentazione, con l'avvertimento che la procedura sarebbe stata archiviata e la pratica restituita in caso di vano decorso del termine. La docente non aveva provveduto neppure a seguito di tale richiesta e la Commissione aveva comunicato l'archiviazione della procedura.
La Corte d’Appello ha affermato che il comportamento omissivo tenuto dalla docente integrava un grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione e giustificava la sanzione della destituzione ai sensi del D.Lgs. 297/1994, avendo l’interessata impedito di accertare la sua idoneità psico-fisica allo svolgimento della funzione, con compromissione dell'interesse dell'Amministrazione al regolare svolgimento del servizio, anche nell'interesse degli studenti.
L’interessata proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso condannando la professoressa al pagamento di oltre 4500 euro di spese processuali.
Il rifiuto immotivato opposto da un'insegnante all'invito, rivolto dalle autorità scolastiche, a sottoporsi ad accertamento dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività scolastica costituisce atto in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione di insegnante, tale da giustificare l'adozione del provvedimento di destituzione, in quanto configura una violazione non solo dell'interesse dell'Amministrazione al regolare svolgimento del servizio, ma anche dell'interesse degli studenti a ricevere un insegnamento di qualità adeguata alle loro esigenze, in ambiente sano e sereno.
La presentazione a visita medica non esaurisce il dovere di collaborazione gravante sul dipendente. Nel caso affrontato, vi è stato un comportamento in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione. Un comportamento doloso può scaturire anche da una condotta omissiva, poiché anche l'intenzionale non attivarsi può essere preordinato al conseguimento di un fine contrario ai doveri di ufficio. Tra i doveri inerenti la funzione vi è l'obbligo di presentazione alla visita medica per l'accertamento della idoneità psicofisica al servizio. Una volta che sia incardinato il procedimento di verifica sanitaria, la mancata collaborazione continua ad inerire ai compiti propri della funzione e può integrare un comportamento omissivo disciplinarmente rilevante.
Il D.Lgs. 297/1994 contempla un sistema crescente di sanzioni irrogabili al personale direttivo e docente della scuola, graduato per gravità delle infrazioni, dalla censura alla sospensione dal servizio, fino alla destituzione. Il sistema fa riferimento, secondo un ordine progressivo di gravità, a mancanze o ad atti riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o ai doveri di ufficio o ad atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è prevista per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione.
Con D.P.R. 171/2011 è stato emanato il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in caso di permanente inidoneità psicofisica.
Il Regolamento prevede che la pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica al servizio.
L'amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente: a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.
L'amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita o al completamento degli accertamenti. La sospensione cautelare è rimessa, però, alla valutazione dell'Amministrazione correlata alla ricorrenza nel caso concreto dei presupposti normativi.
Un comportamento di rifiuto ingiustificato, seppure tenuto nel corso anziché nella fase di avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio, ma idoneo a renderne impossibile lo svolgimento, legittima la Pubblica Amministrazione a procedere alla contestazione disciplinare ed al provvedimento di destituzione.
7 dicembre 2018