Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo.
Corte di Cassazione, sentenza 18887 del 2019.
Il Tribunale di Siracusa e la Corte di Appello di Catania ritenevano giustificato il licenziamento intimato ad un lavoratore che aveva rifiutato di adempiere, in data 1 maggio, all'incarico conferitogli dal suo collega responsabile il giorno precedente, di effettuare un'operazione di controllo della sigillatura delle valvole e di assistenza delle operazioni di misurazione di un serbatoio di gasolio da caricare sulla nave.
Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione.
La legge 260/1949 è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline.
La legge 260/1949 non ha, poi, esteso alle festività infrasettimanali quelle eccezioni, alla inderogabilità previste dalla legge anteriore per il riposo infrasettimanale.
Solo per il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private è stato statuito l'obbligo della prestazione lavorativa durante le festività (nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo) in presenza di esigenze di servizio.
Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale.
Tale diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorchè motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo.
La rinunciabilità al relativo riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali o ad accordi sindacali stipulati dalle Organizzazione Sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.
I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l'obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori, indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali, di astenersi dalla prestazione.
La possibilità di svolgere attività lavorativa non è rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo, invece, derivare da un loro accordo.
La Suprema Corte ha ritenuto errata la valutazione effettuata nei precedenti gradi di giudizio secondo cui il ccnl industria chimica prevedesse espressamente l'obbligo di prestare attività lavorativa in giorno festivo entro i limiti previsti dalla legge e dal contratto e salvi i giustificati impedimenti personali.
La Corte di Appello ha omesso di accertare se legge fosse stata derogata, nel caso in esame, da un accordo individuale col datore di lavoro o da accordi sindacali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali con esplicito mandato, in tal senso, da parte del lavoratore.
Tali indagini avrebbero dovuto precedere la valutazione del rifiuto del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa nella giornata del 1 maggio e, quindi, della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo dell'intimato licenziamento.
16 gennaio 2020