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Il diritto del dipendente che assiste un familiare portatore di handicap di scegliere la sede di lavoro più vicina può essere inibito solo se lede le esigenze economiche, organizzative e produttive del datore di lavoro.

Corte di Cassazione, sentenza 704 del 2021.

La Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato il diritto di una lavoratrice ad essere destinata alla sede di lavoro più vicina al domicilio della madre e del fratello, ordinando alla società di procedere alla relativa assegnazione. La Corte di Appello ha evidenziato come il diritto del dipendente ad essere assegnato alla sede più vicina al domicilio del familiare destinatario dell'assistenza sussista non solo all'inizio ma anche nel corso del rapporto ed ha precisato che tale diritto è subordinato esclusivamente all'esistenza di un posto vacante, spettando alla parte datoriale la prova dell'esistenza di ragioni ostative all'assegnazione.

La Suprema Corte, investita della controversia, ha rilevato che la Corte di Appello non ha trascurato il giusto bilanciamento fra gli interessi contrapposti del dipendente e della società, avendo reputato disponibili posti di lavoro. La Corte di Appello, tuttavia, ha posto in risalto il diritto soggettivo del dipendente che assista con continuità un familiare portatore di handicap di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito senza il proprio consenso qualora, in un bilanciamento tra gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, l’esercizio di tale diritto del dipendente non finisca per ledere in maniera significativa le esigenze economiche, organizzative e produttive del datore di lavoro.

La Corte di Appello, inoltre, ha correttamente sottolineato che grava sulla parte datoriale l'onere della prova delle circostanze ostative all'esercizio del diritto. La stessa società datrice di lavoro aveva dedotto che per l’anno 2013, anno della richiesta di trasferimento della lavoratrice, molti lavoratori erano stati collocati, in virtù di un consistente numero di posti vacanti in quella sede, proprio presso la sede richiesta dalla lavoratrice per prestare assistenza ai familiari.

La Cassazione ha escluso, quindi, a fronte dell'accertata vacanza di posti e della decisione della società di coprirli, la sussistenza di una esigenza organizzativa datoriale prevalente ed insindacabile di fronte alla quale potesse validamente ipotizzarsi una retrocessione del diritto della dipendente ad assistere i familiari disabili.

19 maggio 2021

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