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Il decreto legge 76 del 2013 introduce alcune modifiche in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di lavoro intermittente, collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e contratto di lavoro accessorio

Contratto a tempo determinato
Viene consentita la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato senza causale,  ovvero senza l'indicazione delle “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia  nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo  determinato.
Sarà possibile stipulare contratti senza causali anche in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più' rappresentative sul piano nazionale.
Viene abolito il divieto di proroga per i contratti stipulati senza causale.
Gli intervalli consentiti tra un contratto a tempo determinato e il successivo sono nuovamente ridotti e tornano ad essere dieci giorni per i contratti di durata fino a sei mesi,  ovvero  venti  giorni  per i contratti di durata superiore ai sei mesi.
La disciplina degli intervalli non si applica ai casi di lavoro stagionale ed alle ulteriori ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva.
In caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine inizialmente concordato non vi è più l'onere per il datore di comunicare al Centro per l'impiego, entro la scadenza del termine iniziale, la continuazione del rapporto oltre tale termine, indicando la durata della prosecuzione.
Viene disposto che la prosecuzione è possibile, nei termini consentiti, anche in caso di primo contratto a termine senza causale.

Contratto di lavoro intermittente
Viene introdotto un limite all'utilizzo del contratto di lavoro intermittente. Questa tipologia contrattuale sarà ammessa, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non  superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di  superamento  del  predetto  periodo  il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Contratto di lavoro a progetto
Una delle modifiche introdotte attiene la forma del contratto, che deve contenere taluni elementi fra cui la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire, la durata del progetto e il corrispettivo pattuito. Viene soppresso, dal comma 1 dell'articolo 62 del d.lgs. 276 del 2003, l'inciso "ai fini della prova".  L'elencazione dei contenuti che il contratto deve contenere diventa assolutamente vincolante insieme all'onere della stessa forma scritta. La valenza della elencazione degli elementi del contratto è ora congiunta con l'obbligo di forma scritta.
Vengono modificati i confini ai possibili contenuti del progetto.  E' stata apportata una correzione al comma 1 dell'articolo 61 del d.lgs. 276 del 2003: la vocale «o» è sostituita con la «e». Il  progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel testo originario erano esclusi sia i compiti meramente esecutivi sia quelli ripetitivi, separatamente considerati. Ora i requisiti devono essere presenti congiuntamente per poter escludere la possibilità di instaurare un contratto di lavoro a progetto.
Viene estesa ai lavoratori a progetto ed agli associati in partecipazione la disciplina sulle “dimissioni in bianco”. La convalida del recesso volontario del collaboratore dal contratto e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro diviene obbligatoria anche per queste figure di lavoratori.


Contratto di lavoro accessorio
Dalla definizione di lavoro accessorio vengono eliminate le parole «di natura meramente occasionale». Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono, dunque, attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. E' il solo valore economico della prestazione, che per altro non può superare i 2.000 euro annui nei confronti dei singoli committenti imprenditori, a qualificare le prestazioni di lavoro accessorio. La modifica normativa consente di promuovere un rapporto di lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico.

Procedura di conciliazione preventiva per i licenziamenti
Viene esclusa  la procedura preventiva di conciliazione dinanzi alle Direzioni Territoriali del Lavoro:
- in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di malattia,
- in caso di licenziamento intimato nell'ambito di un cambio di appalto, quando al licenziamento sia seguita l’assunzione presso altro datore di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
- in caso di licenziamento adottato per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili.
Altra modifica riguarda gli effetti della mancata comparizione di una o di entrambe le parti davanti la commissione conciliativa: la nuova norma prevede che da tale circostanza il giudice possa desumere una valutazione negativa nel successivo eventuale processo.

Responsabilità solidale negli appalti
L'obbligazione di natura solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori viene estesa anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti  dei  lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Il decreto legge  76 del 2013 dispone che le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto  stipulati dalle pubbliche amministrazioni.  

Limiti reddituali da conteggiare ai fini della concessione della pensione agli invalidi civili
Viene stabilito che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge n. 118 del 1971, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

 

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