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Il danno da lesione della privacy non si sottrae alla verifica della gravità.

Corte di Cassazione, sentenza 29982 del 2020.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un collaboratore scolastico avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda di condanna del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del direttore amministrativo della scuola, in cui il collaboratore prestava servizio, relativa all’indebita comunicazione da parte del direttore alla Polizia giudiziaria sulle contestazioni disciplinari che in passato avevano coinvolto lo stesso lavoratore. Il dipendente, nello specifico, aveva lamentato che la notizia si era diffusa nell'ambito dell'istituto scolastico, cagionandogli umiliazione, disagio e imbarazzo.

Il Tribunale di Torino, in particolare, aveva indicato diverse concorrenti ragioni della ritenuta infondatezza della domanda, tra cui il difetto di un coefficiente minimo di gravità e serietà per dar luogo a un pregiudizio non patrimoniale risarcibile.

Il collaboratore ha proposto ricorso per cassazione lamentando che il Tribunale ha ritenuto non risarcibile il danno non patrimoniale provocato da disagio, imbarazzo e preoccupazione.

La Cassazione ha evidenziato che il danno non patrimoniale risarcibile in materia di protezione dei dati personali non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno, secondo i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, in quanto, anche in questa circostanza, opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, con la conseguenza che determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la portata effettiva.

Per la Suprema Corte, quindi, il collaboratore non solo non ha confutato le ragioni addotte dal Tribunale, ma ha omesso anche di farlo nell'unica prospettiva potenzialmente rilevante, ossia in ordine alla serietà e gravità del pregiudizio scaturito dalla trasmissione dell'informazione esclusivamente alla Polizia giudiziaria e al Pubblico Ministero.

5 maggio 2021

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