Il cittadino straniero, anche se titolare del solo permesso di soggiorno, ha diritto all’indennità di accompagnamento, alla pensione d’inabilità ed all’assegno d’invalidità
Corte di Cassazione, ordinanza n. 10460 del 2013.
La legge 335/95 ha introdotto l’assegno sociale riservandone il diritto ai soli ai cittadini italiani residenti in Italia. In seguito, la legge 40/98 ha disposto che gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani per la fruizione delle prestazioni di assistenza sociale. Si è introdotta la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno ai fini del diritto alte prestazioni assistenziali. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187/2010, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la successiva legge 383/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui alla legge 118/71. Il suddetto assegno, infatti, costituisce una provvidenza destinata a fornire alla persona un minimo di sostentamento atto ad assicurarne la sopravvivenza. Anche secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, in tema di provvidenze destinate al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato risulterebbe in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il decreto legge 112/2008 ha disposto che solo dal 1° gennaio 2009 l’assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni in Italia.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, accolto il ricorso di cittadino straniero cui era stata negato l'accesso all'assegno sociale perché non soggiornante in Italia da almeno 10 anni, perché questa ulteriore condizione per accedere all'assegno sociale vige solo dal 2009, mentre, la domanda amministrativa dell'interessato era stata proposta nell’aprile 2007, quando questa misura non era ancora in vigore.
La Corte di Cassazione ha, dunque, ribadito il principio di diritto secondo cui il cittadino straniero, anche se titolare del solo permesso di soggiorno, ha diritto all'indennità di accompagnamento, alla pensione d’inabilità ed all’assegno d’invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno.