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IAL CAMPANIA SRL vince in Tribunale con l'avvocato Domenico Carozza.

Tribunale di Napoli, sentenza 10382 del 2015.

 

Una donna ricorreva al Tribunale esponendo di aver lavorato alle dipendenze della IAL CAMPANIA SRL per oltre sei anni. L'interessata chiedeva l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato ed oltre 85.000 euro per crediti di lavoro.

IAL CAMPANIA SRL, impresa sociale operante nel campo della formazione professionale, si affidava alla difesa dell'avvocato Domenico Carozza.

La società negava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, descrivendo un mero rapporto di collaborazione. La stessa si costitutiva in giudizio confutando la ricostruzione della collaboratrice ed opponendo argomentazioni giuridiche alle richieste della stessa.

Spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto.

L’elemento determinante ed essenziale ai fini della natura dipendente di un rapporto di lavoro è la subordinazione, intesa come vincolo che assoggetta il lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

L’istruttoria svolta ha escluso che la collaboratrice sia stata sottoposta alle direttive della IAL CAMPANIA SRL ovvero ad un obbligo continuativo, puntuale e pregnante di obbedienza e messa a disposizione delle energie lavorative ed estrinsecatesi in ordini specifici, oltre che in una vigilanza e un controllo assiduo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.

E' stato svelato, nel corso del processo, che l'amministratore della società non ha esercitato un assiduo e puntuale potere di controllo sull’esecuzione del lavoro della collaboratrice, con applicazione di eventuali conseguenti sanzioni.

In particolare, è stato chiarito che la medesima non aveva obblighi giustificativi delle assenze. L’inesistenza di oneri di giustificazione o di richiesta di permessi per assentarsi ha confermato l’insussistenza di poteri del datore di lavoro sulla scelta del lavoratore di essere o meno presente.

La richiesta di accertare un rapporto di lavoro subordinato è stata ritenuta infondata dal Tribunale, che ha rigettato il ricorso della collaboratrice.

4 gennaio 2016

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