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I dati personali possono essere utilizzati per per l'esercizio del potere disciplinare e per difendere un diritto in sede giudiziaria

Cassazione Civile,  sentenza  n. 17204 del 2013.

Un impiegato veniva licenziato per giusta causa sulla scorte dei risultati di un'indagine interna condotta sul proprio operato dal datore di lavoro.
Il lavoratore promuoveva ricorso al Garante per la protezione dei dati personali per contestare la liceità dell’acquisizione e del successivo trattamento dì una serie di informazioni che lo riguardavano contenute nella contestazione disciplinare, nonché in alcune memorie difensive depositate dal datore di lavoro nella controversia di lavoro.
Il Garante rigettava l'istanza perché ha ritenuto che il contestato trattamento dei dati personali del lavoratore non fosse stato effettuato in modo illecito.
Il trattamento di dati acquisiti in occasione della ispezione interna ed utilizzati ai fini della contestazione degli addebiti disciplinari risultava pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati stessi erario stati raccolti e successivamente trattati, in quanto tali informazioni risultavano utilizzate nell’esercizio del potere disciplinare proprio del datore di lavoro.
Ai fini del corretto accertamento della condotta del lavoratore, il datore di lavoro poteva procedere a proprie indagini anche in luogo degli accertamenti in sede penale.
Il trattamento dei dati, nel rispetto delle disposizioni della legge 300/1970, era stato inoltre effettuato dal titolare per soddisfare la legale esigenza di far valere i propri diritti ai fini della  tutela in sede giudiziaria, acquisendo il materiale probatorio a tal fine necessario. Il Codice in materia di dati personali prevede che in tali casi il trattamento sia lecito anche senza il consenso dell’interessato.
La Corte di Cassazione ha confermato che il consenso dell’interessato al trattamento dei dati, ordinariamente necessario, non è richiesto nell’ipotesi di utilizzazione dei dati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che la riservatezza dei dati personali è derogabile quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest’ultimo interesse. La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza.

28/10/2013

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