I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda.
Corte di Cassazione, sentenza 26509 del 2020.
La Cassazione ha rigettato il ricorso di alcuni lavoratori avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia con la quale era stato negato il diritto dei medesimi a percepire differenze retributive per lavoro straordinario calcolate secondo le maggiorazioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
La Corte di Appello aveva osservato che il compenso per lavoro straordinario è stato calcolato e retribuito per tutti i lavoratori in base all'apposita disciplina stabilita con il contratto integrativo aziendale. Secondo il contratto collettivo nazionale, gli accordi aziendali territoriali e gli accordi aziendali integrativi sono disciplinati come strumenti per la definizione dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario.
I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione lamentando che la Corte di Appello avrebbe erroneamente reputato che gli accordi integrativi aziendali in materia di lavoro straordinario potessero essere applicati a coloro che non li avevano mai sottoscritti.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo. La tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale concorre a giustificare l’efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti.
Nel caso affrontato, non risultando dedotto che i lavoratori fossero iscritti ad un’organizzazione sindacale diversa da quelle stipulanti, ai medesimi potevano essere applicati i contratti integrativi aziendali. Non era necessaria la preventiva adesione agli accordi in questione da parte dei singoli lavoratori perché gli stessi avessero efficacia. I lavoratori sono certamente vincolati dall'accordo integrativo aziendale in base all'efficacia generalizzata dello stesso.
10 marzo 2021