I buoni pasto non spettano ai lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni in lavoro agile.
Tribunale di Venezia, decreto 3463 del 2020.
Il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto da un’organizzazione sindacale contro il Comune di Venezia in ordine all’esclusione dal godimento dei buoni pasto dei dipendenti in lavoro agile senza previa contrattazione con le organizzazioni sindacali.
Il Giudice del Lavoro ha preliminarmente osservato che, in virtù della legislazione di emergenza, le Direzioni del Comune di Venezia hanno previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa dal domicilio del lavoratore.
Il Tribunale ha poi osservato che il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto, la cui erogazione in favore dei lavoratori degli enti locali è prevista dalla contrattazione collettiva, che ne subordina la fruizione soltanto a determinati requisiti di durata giornaliera della prestazione. Per la maturazione dei buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa, è necessario che l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell’orario di servizio. Quando la prestazione è resa in modalità di lavoro agile, tuttavia, tali presupposti non sussistono, poiché il lavoratore è libero di organizzare come meglio ritiene la prestazione sotto il profilo della collocazione temporale.
E’ esclusa la natura di elemento normale della retribuzione dei buoni pasto trattandosi di un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. Il buono pasto è un beneficio che viene attribuito, nell’ambito dell'organizzazione di lavoro e nelle ipotesi in cui l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio, al fine di conciliare le esigenze di servizio con le necessità quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita la fruizione del pasto per garantire il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell’attività lavorativa. Il buono pasto non è, quindi, un elemento della retribuzione, né un trattamento necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma piuttosto un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro, ragion per cui non rientra nella nozione di trattamento economico e normativo che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore in regime di lavoro agile.
Il Tribunale ha ritenuto i buoni pasto non dovuti al lavoratore in smart working con la conseguenza che la mancata corresponsione degli stessi non deve essere oggetto di contrattazione e confronto con le organizzazioni sindacali.
24 febbraio 2021