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Gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, non concorrono a formare la base imponibile ai fini contributivi.

Corte di Cassazione, sentenza 805 del 2021.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado di insussistenza del credito oggetto di un avviso di addebito notificato ad un lavoratore, con il quale l’INPS aveva intimato il pagamento di contribuzione previdenziale relativa alla gestione commercianti sui redditi derivanti dalla partecipazione, pro quota, ad altre società a responsabilità limitata.

In particolare, la Corte d’Appello aveva ritenuto che gli utili percepiti dall’iscritto alla gestione autonoma per effetto della mera partecipazione, quale socio di capitale (e non lavoratore) ad una società di capitali, non siano qualificabili redditi di impresa e perciò non possano entrare a fare parte della base contributiva.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, è tenuto a parametrare il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale non svolge attività lavorativa.

La Suprema Corte, tuttavia, ha osservato che è consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui, al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al Testo unico delle imposte sui redditi, che contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d’impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale, mentre i redditi di capitale sono gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES). La Corte di Cassazione ha, pertanto, considerato che, poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e poiché secondo il Testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, gli utili in questione non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi.

16 giugno 2021

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