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Gli effetti del verbale di conciliazione giudiziale sono quelli di un titolo contrattuale esecutivo, con la conseguenza che esso resta soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità.

Corte di Cassazione, sentenza 20913 del 2020.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva accolto la domanda proposta da un Comune dichiarando la nullità della transazione giudiziale stipulata.

Il lavoratore aveva agito nei confronti del Comune per ottenere l’inquadramento in una categoria superiore a far data dall’entrata in vigore del nuovo Ccnl del settore. Nel corso del giudizio le parti hanno al transigevano la lite, ma, con successivo ricorso, il Comune ha chiesto l’accertamento, affermato dalla Corte di Appello, dell’illegittimità di tutti gli atti amministrativi presupposti della transazione di cui verbale di conciliazione sottoscritto tra l’Ente e il lavoratore.

La Corte di Appello di Bari ha ritenuto che, essendo la transazione giudiziale assoggettabile come qualsiasi altro negozio giuridico alle azioni di nullità, l’illegittimità dell’inquadramento derivava dal limite imposto dall’articolo 97 della Costituzione, dall’articolo 35 del d.lgs.  165/2001 e dalle norme imperative che presiedono al reclutamento del personale e dalla regola del concorso pubblico che vale anche per i passaggi alle categorie superiori. Per i giudici dell’Appello, quindi, la transazione doveva considerarsi nulla.

La Suprema Corte ha evidenziato che la disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (desunta principalmente dall’articolo 97 della Costituzione) non consente inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte, ed ha anche precisato che, nel caso di passaggio da un’area di inquadramento ad altra superiore, è richiesta, di norma, una procedura concorsuale pubblica con garanzia di adeguato accesso dall’esterno.

Non può sussistere alcun automatismo nell’assegnazione ad una diversa categoria e, anche nel caso in esame, l’inquadramento era condizionato all’esito positivo delle procedure previste, in totale conformità con le previsioni di cui all’articolo 97 della Costituzione.

Anche in presenza di una transazione giudiziale, non è precluso al Giudice l’accertamento della violazione di disposizioni inderogabili di legge. La transazione contenuta nella conciliazione giudiziale che ha posto fine alla lite iniziale, è sottratta, in quanto perfezionatasi in giudizio, al regime della impugnabilità di cui all’articolo 2113 del Codice civile, ma rimangono esperibili le normali azioni di nullità e di annullamento dei contratti, rispetto alle quali, pertanto, l’intervento del giudice non può esplicare alcuna efficacia sanante o impeditiva.

Gli effetti attribuiti al verbale di conciliazione giudiziale non possono equipararsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, bensì a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, con la conseguenza che esso resta soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità.

9 dicembre 2020

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