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Gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni assistenziali per accertata insussistenza dei requisiti sanitari si sostanziano in meri accertamenti.

Corte di Cassazione, sentenza 34016 del 2019.

La Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva respinto la domanda proposta da un invalido nei confronti dell’INPS per il conseguimento dell’assegno sociale.

In particolare, la Corte d’Appello aveva rilevato che l’INPS aveva comunicato alla parte l’impossibilità di mantenimento della pensione di invalidità civile anteriormente al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. La Corte di Appella aveva sottolineato che gli esiti della visita di verifica non fossero stati mai posti in discussione dalla parte nella loro validità medico-legale e che per individuare il giorno della perdita del diritto doveva farsi riferimento al momento del venir meno del requisito sanitario.

L’interessato ha adito la Cassazione, censurando la sentenza ritenendo la sussistenza di un obbligo dell’INPS di adottare un formale provvedimento di revoca, assumendo che soltanto l’adozione del provvedimento di revoca determini la perdita dei benefici economici, con decorrenza retroattiva dalla data della visita di verifica. Per il pensionato, infatti, il diritto alla pensione di invalidità non era dunque cessato al momento della visita di verifica, ma aveva prodotto effetti fino al momento in cui egli ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età, con conseguente acquisizione del diritto all’assegno sociale in sostituzione della pensione.

La Suprema Corte ha rammentato che, riguardo alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell’inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare il mancato rispetto, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati. Per la Cassazione, inoltre, gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio.

In definitiva, per la Suprema Corte, le disposizioni sul provvedimento di revoca sono meramente organizzative come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, preordinate ad impedire proprio che siano effettuate prestazioni indebite, non certo a sancire l’irripetibilità delle stesse quale sanzione per l’inosservanza dei termini.

22 aprile 2021

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