Articolo

Giurisdizione in tema di pubblico impiego: vittoria in Corte di Appello per lo Studio Legale Carozza

Corte di Appello di Napoli, sentenza 6733 del 2017.


Con l'assistenza dell'avvocato Domenico Carozza, un dipendente del Ministero dell'Economia in forza all’Agenzia delle dogane proponeva ricorso giudiziario. Il lavoratore esponeva di prestare servizio presso la circoscrizione doganale di Napoli come collaboratore tributario e si doleva che con continuità dal febbraio 1988 al dicembre 1999 aveva subito molteplici trasferimenti, tutti dettagliatamente indicati, svolgendo mansioni dequalificanti che gli avevano procurato un danno biologico, morale ed esistenziale di cui chiedeva il risarcimento.

L'Avvocatura dello Stato si costitutiva nel giudizio di primo grado ed eccepiva il difetto di giurisdizione.

Con sentenza dell'aprile 2012 il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione per i fatti afferenti al periodo antecedente al 30 giugno 1998.

Avverso tale pronuncia, il lavoratore, sempre con il patrocinio dell'avvocato Domenico Carozza, promuoveva atto di appello lamentando l'errata dichiarazione del difetto di giurisdizione da parte del Tribunale perchè i compiti dequalificanti erano stati svolti anche successivamente al 30 giugno 1998 e la lesione all’integrità psichica di esso istante era successiva al giugno 1998.

La Corte di Appello di Napoli ha accolto i rilievi proposti. La sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo in tema d'impiego pubblico contrattualizzato ha costituito, nelle intenzioni del legislatore, un'ipotesi assolutamente eccezionale che impone di leggere la norma in chiave restrittiva. La disposizione contenuta nel decreto legislativo 165/2001 che ha devoluto al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni successive al 30 giugno 1998 dev'essere intesa nel senso che in caso di fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale, la protrazione della vicenda anche oltre il 30 giugno 1998 radica la giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria pure per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi con conseguente possibilità di risposte differenti ad un'identica domanda di giustizia.

La Corte di Appello di Napoli ha, dunque, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario anche in riferimento ai fatti dedotti dal lavoratore verificatisi in periodo antecedente al 30 giugno 1998 ed ha rimesso la causa al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.

23 ottobre

Condividi questo articolo: