Gestione separata e facoltà di computo.
INPS, circolare 184 del 2015.
L’articolo 3 del DM 282/1996 dispone che gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione.
I destinatari della norma sono gli iscritti alla gestione separata, ovvero coloro che hanno accreditato nella gestione separata almeno un contributo mensile e che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima e le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi. La facoltà è esercitabile sia nelle ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente al 1996, sia che si collochino prima e dopo il 1996. Non è esercitabile nell’ipotesi in cui si collochino solo successivamente al 1996 in quanto in tal caso non sussistono le condizioni per l’opzione al contributivo.
Il computo è una facoltà che la legge concede ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si esercita a domanda.
L’esercizio della facoltà di computo è subordinato alla verifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle condizioni previste per l’opzione al contributivo.
L'interessato dovrà, quindi, avere un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 ed un’anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1 gennaio 1996.
Il computo può essere utile ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata, della pensione di inabilità, dell'assegno ordinario di invalidità, della pensione indiretta ai superstiti e della pensione supplementare.
Con l’esercizio della facoltà l’assicurato consegue un trattamento a carico della gestione separata. La prestazione ottenuta soggiace alla normativa prevista per i trattamenti erogati nella suddetta gestione.
14 dicembre 2015