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Ferie non autorizzate durante la stagione estiva: i dipendenti devono risarcire il ristoratore

Cassazione di Cassazione, sentenza n. 18166 del 2013.

Alcuni lavoratori ricorrevano al Tribunale asserendo di essere stati alle dipendenze di una società esercente un'attività di bar-trattoria-pizzeria, rispettivamente quale cameriere, cuoco e lavapiatti; i medesimi reclamavano l'illegittimità del licenziamento disposto nei loro confronti dalla società.
La società si difendeva chiedendo il rigetto delle pretese dei lavoratori ed anche la loro condanna al risarcimento dei danni subiti per avere i medesimi chiuso arbitrariamente l’esercizio durante il periodo feriale.
Dopo il primo grado di giudizio, la Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia di legittimità relativa al licenziamento e condannava i lavoratori al risarcimento dei danni a favore della società, determinandoli in via equitativa in euro 12.000.
La Corte di Appello riteneva giusto il licenziamento in quanto ai lavoratori era imputabile la chiusura arbitraria ed immotivata dell’esercizio commerciale: perché avevano chiuso di propria iniziativa il bar-trattoria-pizzeria per usufruire delle ferie, senza avvertire la società ma comunicando tale loro decisione solo ad una collega aiuto-cuoca. Da tale condotta erano derivati danni al  bar-ristorante-pizzeria poiché nei mesi di luglio ed agosto vi è un maggior afflusso di clienti. La Corte di Appello ha stimato quindi tali danni commisurandoli a circa un terzo/quarto dei ricavi mensili. La Corte riteneva, dunque, illecita la chiusura dell’esercizio ad opera dei lavoratori nel periodo 9-20 agosto e, per tale ragione, imponeva ai medesimi il pagamento di euro 12.000 per risarcire il danno che avevano provocato.
La Corte di Cassazione, a cui si sono rivolti i lavoratori per contestare la decisione della Corte di Appello, ha ricordato che l’esatta determinazione del periodo feriale presuppone una valutazione comparativa di diverse esigenze e spetta unicamente all’imprenditore quale espressione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa. Al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale. Peraltro, quando il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia. La rinuncia alle ferie sarebbe, tra l'altro, nulla per contrasto con diverse norme imperative, tra cui l'art. 36 della Costituzione e l'articolo art. 2109 del codice civile. In tal caso, pertanto, il datore di lavoro sarebbe tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
I lavoratori, in questo caso, invece, senza avvertire i proprietari, avevano chiuso di propria iniziativa l’esercizio di ristorazione per usufruire delle ferie, senza comunicarlo ad alcun preposto della società. La Corte di Cassazione ha, pertanto, confermato che il comportamento dei lavoratori era stato illecito, il licenziamento era legittimo e i medesimi erano tenuti al ristoro dei danni.

 

05/08/2013

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