Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale.
INAIL, circolare 76 del 2015.
La legge 244/2007 ha istituito il Fondo per le vittime dell’amianto. La stessa legge ha previsto quali soggetti destinatari della prestazione economica del Fondo i lavoratori titolari di rendita diretta ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbestocorrelata per esposizione all’amianto, nonché i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto, titolari di rendita a superstiti.
La legge 190/2014 ha esteso le prestazioni erogate dal suddetto Fondo ai malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all’amianto.
Il decreto interministeriale del 4 settembre 2015 ha stabilito che l’INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 5.600,00.
Gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che nel periodo 2015-2017 risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.
La prestazione economica è fissata nella misura di euro 5.600,00 ed è corrisposta una tantum su istanza dell’avente diritto nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto.
L’esposizione all’amianto deve essere avvenuta sul territorio italiano. I periodi di esposizione devono essere, comunque, compatibili, data la lunga latenza della patologia in questione, con l’insorgenza della malattia. Si considera utile, ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto, una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.
Con riferimento all’esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto, la sussistenza di tale esposizione deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della predetta convivenza.
Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare apposita istanza corredata dal certificato medico.
30 novembre 2015