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Esclusione della doppia iscrizione ad INARCASSA e Gestione Separata per il docente che esercita attività professionale.

Tribunale di Napoli Nord, sentenza 1473 del 2016.

Un docente della scuola pubblica iscritto anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti riceveva una provvedimento dell'Inps con il quale era stato iscritto d'ufficio alla Gestione Separata, con richiesta del pagamento dei relativi contributi per oltre 35000 euro.

L'interessato si rivolgeva allo Studio Legale Carozza per opporsi alla pretesa.

Veniva esposto al Tribunale che l'interessato era impegnato nel corpo docenti delle scuola statale e che il medesimo rientrava tra i professionisti obbligati all'iscrizione INARCASSA, con onere del solo versamento del contributo integrativo.

In virtù dello Statuto INARCASSA, tutti gli iscritti sono tenuti a versare il contributo soggettivo obbligatorio sulla base del reddito professionale prodotto nell'anno ed a versare il contributo integrativo, pari a una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva. Lo Statuto sancisce che l'iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per l'attività dei professionisti: iscritti all'albo, non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato ed in possesso di partita IVA. Sono invece esclusi dall'iscrizione gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato.

L'interessato era tenuto, dunque, al versamento contributivo all'ente di previdenza di categoria, oltre quanto dovuto a titolo di contributivo integrativo, essendo già assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria (INPDAP) in ragione del rapporto di lavoro subordinato svolto come insegnante.

Sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione Separata presso l'INPS i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo. Non sono soggetti a tale contribuzione, però, i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Per l'anno contestato dall'INPS, l'interessato aveva già versato la contribuzione ai fini dell'assicurazione obbligatoria IVS all'INPDAP, essendo stato iscritto ex lege a tale forma di previdenza obbligatoria come lavoratore dipendente. Secondo il Tribunale anche tale circostanza escludeva l'altro obbligo legale di iscrizione alla Gestione Separata.

Il Tribunale ha accolto il ricorso dell’avvocato Domenico Carozza ed ha dichiarato illegittimo il provvedimento di iscrizione alla Gestione Separata presso l'INPS e non dovuto l'importo pretesto.

 

2 gennaio 2017

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