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Erroneo disconoscimento del rapporto di lavoro e diniego della prestazione di disoccupazione. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 891/2020.

Un lavoratore chiedeva l’accertamento del diritto all’iscrizione per il periodo da agosto 2015 ad ottobre 2015 all’assicurazione IVS presso l’INPS ed al versamento dei contributi settimanali da parte della datrice di lavoro per tutte le settimane, con condanna dell’INPS ad accreditare in suo favore i 14 contributi settimanali dovuti nello stesso arco temporale. Il medesimo domandava, inoltre, l’accertamento e la declaratoria del diritto al pagamento integrale dell’indennità NASpI, che aveva chiesto nel dicembre 2015. A fondamento della domanda, esponeva di aver lavorato presso varie imprese, di essere stato licenziato dall’ultima società datrice di lavoro e di aver perfezionato tutti i requisiti per l’accesso all’indennità NASpI. Il lavoratore lamentava di non aver ricevuto il beneficio richiesto e di non riscontrare dall’estratto conto contributivo accreditati i contributi relativi all’ultimo rapporto di lavoro. L’INPS aveva, infatti, provveduto a disconoscere la genuinità dell’ultimo rapporto di lavoro dell’operaio, a cancellare la contribuzione previdenziale maturata ed a bloccare l’accesso alle prestazioni per la disoccupazione.

Il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore.

A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell’INPS, il lavoratore ha dimostrato con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi dell’ultimo rapporto di lavoro intrattenuto e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione.

Ai fini della risoluzione della controversia sono state decisive le dichiarazioni dei testimoni. Le risultanze probatorie orali e documentali (buste paga e modello Unilav) hanno consentito di accertare il rapporto intercorso tra il lavoratore e l’ultima società datrice di lavoro. Le dichiarazioni dei soggetti interrogati sono apparse credibili, in quanto lineari e reciprocamente riscontrabili.

Il Giudice del lavoro ha, pertanto, verificato la sussistenza di un rapporto di lavoro tra l’interessato e l’ultima datrice di lavoro ed ha condannato l’INPS a corrispondere il beneficio NASpI richiesto.

7 luglio 2021

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