Erogazione anticipata di ASpI e mini-AspI in favore dei soggetti che intendono intraprendere un’attività di lavoro autonomo o d'impresa
Decreto Ministeriale n. 73380 del 2013.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 2013 il Decreto che disciplina l’erogazione anticipata, in un’unica soluzione, delle mensilità non ancora percepite di ASpI e mini-AspI in favore dei soggetti che intendono intraprendere un’attività di lavoro autonomo o avviare un’attività di auto-impresa o di micro-impresa o associarsi in cooperativa o che intendono sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente. Il Decreto attua quanto previsto dall’art. 2 della legge 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro). Sono destinatari dell’intervento i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI. La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite. I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione devono trasmettere all’INPS la domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere o da sviluppare. L’istanza dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività (compresi, ove necessari, eventuali atti autorizzativi). La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa. L’indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovrà, pertanto, dare avviso scritto dell’avvenuta assunzione alla sede dell’INPS che ha liquidato l’anticipazione medesima, entro 10 giorni dall’inizio dell’attività dipendente.
23/06/2013