Enti locali: illegittima la revoca dell’incarico di responsabile di area per il venir meno del rapporto di fiducia
Tribunale di Santa Maria CV, sentenza 2665 del 2014.
Si rivolgeva alla FP Cisl di Caserta una dipendente del Comune di Cervino in servizio dal 1976 con mansioni di istruttore direttivo del servizio di ragioneria. Nel corso del rapporto di lavoro la medesima veniva designata responsabile dell’area economica-finanziaria con assegnazione di posizione organizzativa.
Con decreto del 2002 il Sindaco, però, le revocava l’incarico motivando il provvedimento con il venire meno del rapporto di fiducia. La lavoratrice veniva destinata allo svolgimento di compiti rientranti in categorie inferiori a quella di appartenenza.
L'Organizzazione Sindacale la affidava alle cure dell'avvocato Domenico Carozza.
Con ricorso giudiziario si chiedeva al Tribunale di dichiarare l’illegittimità del provvedimento del Sindaco e di ordinare al Comune di riassegnare alla dipendente funzioni e compiti precedenti.
Si contestava che il decreto del Sindaco violasse le norme legali e contrattuali in materia perché non si era realizzata alcuna ipotesi possibile che consentisse la annullamento dell'incarico.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso della lavoratrice.
Dopo la privatizzazione del pubblico impiego, il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è regolato da atti di natura negoziale. L’amministrazione agisce con i poteri del privato datore di lavoro con un' autorità di diritto comune di fonte contrattuale.
Le modificazioni all’oggetto del contratto da parte del datore di lavoro possono essere ammesse solo nei casi tipizzati dalle regole legali o contrattuali. Dovrebbe escludersi l’utilizzo da parte dell’amministrazione di poteri di autotutela, che sono espressione di moduli autoritativi incompatibili con l’essenza degli atti di diritto privato caratterizzati dall’assoluta parità tra le parti.
Il Tribunale ha ritenuto che la decisione del Sindaco di revoca del conferimento dell’incarico di responsabile dell’area economico-finanziaria fosse lesivo del diritto alla conservazione di quell’incarico perché operato al di fuori dei casi previsti dalla legge o dal contratto.
La legge 127/97 dispone che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e possono essere revocati in caso tipici previsti tra cui, ad esempio, l'inosservanza delle direttive del sindaco, il mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati e per responsabilità grave.
Il ccnl degli enti locali prevede che gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi. Ne deriva l’illegittimità dell’atto che revochi anticipatamente l’incarico in difetto di tali presupposti.
Secondo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la causale indicata nel decreto sindacale con cui era stata disposta disposta la revoca della posizione della lavoratrice non è riconducile ad alcuna delle ipotesi tipiche. La lesione del vincolo fiduciario non costituisce una giustificazione idonea in quanto non è indicata né dal legislatore né dalla contrattazione di settore. Il legame fondato sulla fiducia riguarderebbe le relazioni tra il sindaco e i soggetti che espletano incarichi di natura politica, ad esempio gli assessori, ma non può ritenersi valida al cospetto di un rapporto di lavoro di diritto privato e, quindi, di una relazione paritetica.
Il Tribunale ha affermato che il provvedimento del sindaco integra un inadempimento e ha leso il diritto della lavoratrice di continuare a svolgere l’incarico connesso alla posizione organizzativa. Il Tribunale ha dichiarato che la dipendente è stata illegittimamente privata dell’incarico di responsabile dell’area economico-finanziaria dal 2002. Il Comune è stato anche condannato a risarcire il danno cagionato alla lavoratrice consistente nella perdita della retribuzione di posizione.
16/06/2014