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Eccessiva morbilità: è possibile il licenziamento del lavoratore

Corte di Cassazione, sentenza 18679 del 2014.
Una società aveva licenziato un lavoratore in ragione delle sistematiche assenze del medesimo, "a macchia di leopardo", comunicate sempre all'ultimo momento, con conseguente mancanza di continuità e proficuità, anche se non superiori al periodo di comporto. La prestazione lavorativa era ritenuta non sufficientemente e proficuamente utilizzabile da parte del datore di lavoro, risultando la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo, e pregiudizievole per l'organizzazione aziendale. Il datore di lavoro lamentava che le assenze avevano causato problemi all'organizzazione produttiva.
Il lavoratore impugnava il licenziamento. Il medesimo reclamava che il recesso può intervenire solo nel caso di superamento del periodo di comporto, anche quando la malattia non ha carattere unitario o continuativo.
Secondo la Suprema Corta, invece, le assenze del lavoratore dovute a malattia, possono venire in rilievo sotto un diverso profilo.
Per le modalità con cui le assenze si sono verificate (per un numero esiguo di giorni, due o tre, reiterate anche all'interno dello stesso mese, e costantemente agganciate ai giorni di riposo del lavoratore), le stesse davano luogo, secondo la Suprema Corte, ad una prestazione lavorativa non vantaggiosamente fruibile per la società, rivelandosi la stessa carente e dannosa per l'organizzazione imprenditoriale così da giustificare il licenziamento.
Il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento è possibile, secondo la Corte di Cassazione, quando vi sia una evidente violazione della diligente collaborazione e una  sproporzione tra gli obiettivi di produzione per il lavoratore e quanto realizzato, al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti.
Nel caso affrontato, la malattia non viene in rilievo di per sé ma in quanto le assenze in questione, anche se incolpevoli, davano luogo a scarso rendimento e rendevano la prestazione non più utile per il datore di lavoro, incidendo negativamente sulla produzione aziendale.
Le stesse, infatti, incidevano sulle esigenze di organizzazione e funzionamento dell'azienda, dando luogo a scompensi organizzativi. Le assenze comunicate all'ultimo momento determinavano la difficoltà, per i tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto.
Il lavoratore, inoltre, risultava assente proprio allorché doveva effettuare il turno di fine settimana o  notturno, il che causava ulteriore difficoltà nella sostituzione (oltre che malumori nei colleghi che dovevano provvedere alla sostituzione), ciò anche in ragione del verificarsi delle assenze "a macchia di leopardo".
La Corte di Cassazione ha, dunque, rigettato il ricorso del lavoratore e lo condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro quattromila.
 
22/09/2014

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