È illegittimo il comportamento del datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore trattenendo importi sulla retribuzione a titolo di sciopero.
Corte di Cassazione, ordinanza 14419 del 2020
La Corte di Appello di Milano confermava la decisione di primo grado con cui una fondazione teatrale era stata condannata a restituire ad un lavoratore l’importo trattenuto sulla retribuzione a titolo di sciopero. Lo sciopero in questione, proclamato e poi revocato, aveva portato la fondazione ad annullare una tournée e, dunque, a rifiutare la prestazione del lavoratore con la speculare trattenuta sulla retribuzione.
Per i Giudici di Appello, premesso che il datore di lavoro non può rifiutare la prestazione offerta dal lavoratore a meno che non ne sia oggettivamente impossibile l’utilizzazione, la fondazione non aveva dimostrato l’impossibilità oggettiva di utilizzare la prestazione del lavoratore nei giorni della tournée. La Corte di Appello ha precisato come, a fronte della revoca dello sciopero nel rispetto dei termini previsti dalla contrattazione collettiva, la fondazione non avesse dimostrato che l’annullamento degli spettacoli fosse inevitabile e, inoltre, neppure aveva comprovato l’impossibilità di adibire per quei giorni il lavoratore alle prove di scena e di sala presso il teatro.
La fondazione teatrale ha proposto ricorso per cassazione, respinto dalla Suprema Corte.
Il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l’attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, poiché tale comportamento costituisce un inadempimento contrattuale previsto in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l’altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione dovuta, ma non quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta.
La sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il medesimo datore dall’obbligazione retributiva soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento alla concreta situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell’impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell’impossibilità di ogni altra prestazione in mansioni equivalenti è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla.
Il dipendente non è tenuto a provare d’aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie nel periodo in contestazione, poiché, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro e quindi del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, il prestatore conserva il diritto alla retribuzione.
11 novembre 2020