Divieto di cumulo del riscatto del congedo parentale senza rapporto di lavoro e quello del periodo del corso legale di laurea
INPS, messaggio n. 2467 del 2014
L'istituto del riscatto permette di coprire onerosamente, nell'ambito di una gestione previdenziale, periodi o servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utilizzabili.
I periodi accreditati nella gestione previdenziale in proprio favore dovrebbero essere utili per il diritto e per la misura di tutte le prestazioni.
E’ prevista la possibilità di riscattare il corso legale di laurea. Si possono riscattare, in realtà, i periodi impiegati per il conseguimento di diversi titoli di studio, tra cui si citano, solo ad esempio, i diplomi universitari, i diplomi di laurea, i diplomi di specializzazione, alcuni diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.
Per poter accedere al riscatto è necessario: il conseguimento del titolo di studio, che i periodi per i quali si chiede il riscatto non siano essere coperti da altra contribuzione, essere titolari di almeno un contributo obbligatorio (salvo quanto previsto dalla legge 247/2007 che accorda tale facoltà anche a soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa).
L'onere economico per il riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo.
Possono essere riscattati anche i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità in assenza di rapporto di lavoro.
L'articolo 35 del d.lgs. 151/2001 dispone che per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Con l'entrata in vigore del d.lgs. 151/2001, dunque, i periodi corrispondenti a quello dell’astensione facoltativa relativi ad eventi verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, sono riscattabili, a domanda, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni, indipendentemente dalla collocazione temporale del periodo.
L’articolo 14 comma 2 del d.lgs. 503/1992 dispone che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità in assenza di rapporto di lavoro non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.
Con il messaggio 07771/2007 l'INPS aveva già chiarito come l’articolo 14 comma 2 del d.lgs. 503/1992, non fosse stato abrogato dal d.lgs. 151/2001 e che, pertanto, fosse comunque vigente l’incumulabilità della facoltà di riscatto dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.
Tale incumulabilità era ritenuta operativa solo per periodi successivi al 01 gennaio 1994.
Nell’ambito della gestione dei dipendenti pubblici la disposizione non era, invece, applicata e si riteneva che la non cumulabilità operasse indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi, siano essi antecedenti o successivi al 01 gennaio 1994.
L'INPS, con il recente provvedimento, ha ritenuto necessario uniformare l’azione amministrativa fissando in modo univoco i limiti temporali di applicazione della disposizione in argomento.
A parziale modifica del proprio precedente orientamento, l'INPS ha disposto che non possono sommarsi i periodi di riscatto del congedo parentale senza rapporto di lavoro e quelli del periodo del corso legale di laurea indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi e quindi con riferimento a periodi sia precedenti che successivi al 01 gennaio 1994.
03/03/2014