Disturbo schizoaffettivo ed inabilità.
Tribunale di Napoli Nord, sentenza 2198 del 2018.
Una donna risultava affetta da psicosi schizoaffettiva di tipo grave.
La stessa, con l'assistenza del Patronato INAS CISL di Caserta, presentava domanda di riconoscimento di reversibilità del trattamento pensionistico del proprio genitore deceduto.
L'INPS rigettava la domanda ritenendo la donna non inabile alla data della morte del familiare.
L'interessata godeva, però, di tutti gli altri requisiti previsti dall'ordinamento per il godimento della reversibilità della prestazione pensionistica di familiare deceduto.
La donna veniva affidata alle cure dell'avvocato Domenico Carozza.
Veniva proposto ricorso giudiziario.
Nel corso del processo dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il Giudice accertava la sussistenza sia del requisito reddituale che di quello della vivenza a carico del genitore scomparso.
Veniva, dunque, disposta Consulenza Tecnico di Ufficio. Veniva chiesto al CTU di accertare se il grado di inabilità dell'interessata fosse tale da non darle la possibilità in concreto, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un'attività utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le sue primarie esigenze di vita trovandosi nell'assoluta e permanente impossibilità di potersi dedicare ad un proficuo lavoro.
Il CTU medico-legale rilevava, anche alla luce dalla documentazione depositata dalla difesa, che la donna era affetta da disturbo schizoaffettivo grave ed era in carico al Dipartimento di Salute Mentale.
Il disturbo schizoaffettivo è una condizione psichiatrica insolita caratterizzata da sintomi appartenenti sia allo spettro psicotico, ossia schizofrenico, che a quello dei disturbi dell'umore, depressivi o maniacali, che possono verificarsi insieme o in momenti diversi.
A causa di questi sintomi vari e sovrapposti, il disturbo schizoaffettivo si manifesta in modi diversi e, di conseguenza, può essere più difficile da diagnosticare e trattare rispetto ad altre condizioni di salute mentale.
Dal punto di vista sintomatologico, i sintomi primari, appartenenti alla psicosi, riguardano la presenza di allucinazioni, deliri, pensiero, discorsi e comportamento disorganizzato.
Nel contesto dei disturbi dell'umore, può invece presentarsi mania, accelerazione del pensiero, sentimenti di euforia, comportamenti a rischio, o anche depressione, sentimenti di tristezza, vuoto o inutilità. I sintomi possono infatti manifestarsi nell'adolescenza e peggiorare con l'età.
Ogni giudizio di inabilità al lavoro proficuo non può non basarsi sull’attenta valutazione di due componenti: l’efficienza psico-fisica del soggetto, tale da renderlo direttamente utilizzabile (collocabile) nel mercato del lavoro; le condizioni dell’ambiente economico-sociale con il quale il soggetto interagisce, in relazione a concrete possibilità di collocamento, e quindi, la variabilità, con riferimento in particolare al fattore professionale, cronologico e topografico, del mercato del lavoro.
La possibilità del singolo individuo di svolgere un lavoro proficuo, pertanto, oltre a presupporre la capacità di lavoro, appare dunque dipendente anche da altri fattori: intrinseci al soggetto (età, sesso, cultura, moralità, ecc.) oppure estrinseci, appartenenti cioè all’ambiente economico-sociale in cui interagisce.
Il CTU riferiva, dunque, che per le condizioni della donna, ella, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, presentava un grado di inabilità tale per cui non vi era possibilità concreta di dedicarsi ad un’attività utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le sue primarie esigenze di vita, trovandosi nell’assoluta e permanente impossibilità di potersi dedicare ad un proficuo lavoro.
Il Giudice, sulla scorta delle conclusioni della Consulenza Tecnica, ha dichiarato che l'interessata al momento della morte del padre era già inabile al lavoro.
Il ricorso è stato, quindi, accolto e l’INPS è stata condannata al pagamento delle prestazioni richieste nonché dei ratei precedentemente maturati.
31 agosto 2018