Disturbi psichici che impediscono di gestire autonomamente le necessità della vita quotidiana ed indennità di accompagnamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 546 del 2015.
La Corte di appello di Venezia confermava la decisione di primo grado di condanna dell’INPS al pagamento dell’indennità di accompagnamento in favore di un cittadino.
Il giudice di appello riteneva condivisibile la valutazione operata dal primo giudice il quale aveva parzialmente disatteso la consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo sufficiente, ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, la accertata condizione di deficit mnemonico e disorientamento topografico oltre a rallentamento ideativo e della fluenza verbale sofferte dal soggetto, quale conseguenza di grave trauma commotivo.
La peculiare condizione di totale disorientamento spaziale e temporale, condizione che non gli consentiva di portarsi fuori dalla propria abitazione perché incapace di memorizzare i percorsi e di orientarsi e che, come accertato in altro giudizio, aveva impedito all'interessato di conservare il posto di lavoro, ottenuto a seguito di collocamento obbligatorio, integrava una situazione di non autonomia giustificativa del beneficio.
Per la cassazione della decisione proponeva ricorso l’INPS
La Corte di Cassazione ha ricordato che, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, la nozione di incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita coinvolge chiunque, pur potendo spostarsi nell’ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l’aiuto costante del prossimo, riferendosi la nozione di soggetti che abbisognano di un’assistenza continua, cui alla Legge 18/1980, anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana.
La Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso dell'INPS.
09/02/2015