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Disturbi della condotta, dell'apprendimento e dell'infanzia: diritto alla indennità di frequenza per il minore. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 644 del 2017.

Lo Studio Legale Carozza presentava istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la percezione dell'indennità di frequenza in favore di un minore assistito dall'INAS CISL di Caserta.

Il minore interessato lamentava disturbi della condotta, dell'apprendimento e della infanzia.

La prima fase del procedimento si concludeva con esito negativo e veniva promossa opposizione.

Il CTU medico legale non aveva ritenuto presenti in capo al minore le condizioni per l'accesso alla prestazione: aveva riscontrato un disturbo del linguaggio e dell'apprendimento, ma valutato tale quadro clinico tale da non incidere gravemente sull'autonomia personale del minore.

L'indennità mensile di frequenza è stata istituita con legge 289/1990 e spetta ai minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno. Ulteriore requisito è la frequenza di corsi di studio, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine e grado (equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centro di formazione o addestramento professionale), oppure l'effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati. La Corte Costituzionale ha esteso l'indennità di frequenza anche ai minori, da zero al terzo anno di età, che frequentino l'asilo nido, dichiarando incostituzionale l'articolo 1 comma 3 della legge 289/1990.

Il Tribunale, a seguito della opposizione promossa, ha inteso favorire una sinergia tra le competenze specialistiche del primo CTU, quale medico legale, e di un secondo CTU psicologo esperto nel settore dei disturbi attitudinali dei bambini, di modo che il concerto tra diagnosi del medico legale e l'approfondimento specialistico dello psicologo potesse consentire, in un'ottica di perseguire nel processo quanto più possibile il raggiungimento di una verità materiale, di verificare in concreto il grado e l'entità dei deficit cognitivi-comportamentali del minore. Il Tribunale ha, quindi, nominato quale CTU uno psicoterapeuta in integrazione della precedente consulenza tecnica di ufficio per risolvere il caso particolarmente delicato alla luce degli interessi non solo economici coinvolti.

Il secondo CTU psicoterapeuta accertava in capo al minore difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età a seguito di un'approfondita e specialistica valutazione clinica, psicopatologica e neuropsicologica, attraverso l'utilizzo di appositi test di intelligenza individualizzati e standardizzati.

Da questa approfondita analisi emergeva che il minore di anni 14 si mostrava timoroso e imbarazzato. Durante il colloquio rispondeva a monosillabi o con poche parole. Il medesimo risultava ansioso e poco motivato durante la somministrazione dei reattivi.

Il CTU psicoterapeuta sosteneva che per le criticità comportamentali, per la disabilità intellettiva di grado lieve medio con ricadute sulle competenze emotive intersoggettive di apprendimento, il minore presentava difficoltà a svolgere i compiti della sua età e necessitava obbligatoriamente di essere curato con costanza e con progetti terapeutici.

Il Tribunale, quindi, accertava la sussistenza del requisito sanitario per la corresponsione della indennità di frequenza con decorrenza sin dalla prima domanda amministrativa.

 

12 settembre 2017

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