Articolo

Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro

Ministero del lavoro, interpello n. 6 del 2012

La questione trova espressa disciplina nella legge n. 3/2003 che ha introdotto il divieto di fumo nei locali chiusi. La suddetta normativa ha poi trovato la regolamentazione specifica nella Circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 che ha individuato la tipologia di locali chiusi, aperti ad utenti o al pubblico ove è fatta salva la possibilità di attrezzare sale fumatori nel rispetto di requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003.
Il Ministero della Salute con la circolare del 17 dicembre 2004 ha evidenziato che l'articolo 51 della legge n. 3/2003 persegue il fine primario della “tutela della salute dei non fumatori, con l’obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare.”
Il divieto di fumo riguarda tutti i lavoratori perché “utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività. Il comma 3 del l'articolo 51 della legge n. 3/2003 afferma che negli esercizi di ristorazione i locali adibiti ai non fumatori devono avere superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione. Negli esercizi dove è prevista la somministrazione di cibi o bevande non dovrebbe non essere ammessa la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori.
Stante la normativa vigente, in tali locali, anche nelle sale per fumatori sarebbe, quindi, possibile la temporanea presenza dì lavoratori addetti a specifiche mansioni. Tuttavia, al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, soggetti a svolgere la propria attività nei locali riservati ai fumatori, il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui la preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

07/01/2013

Condividi questo articolo: