Discipline comunitarie differenti per il contratto di somministrazione e il contratto a termine
Corte di giustizia europea, sentenza n. C. 290/12 del 2013.
Un lavoratore aveva chiesto al Tribunale di Napoli di accertare la legittimità di tre contratti di lavoro e delle conseguenti proroghe stipulati con una società di somministrazione ed aveva richiesta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società utilizzatrice. Il lavoratore lamentava che i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro a termine fossero «generici e insussistenti» e che la proroga della stessa non fosse motivata.
Secondo la società utilizzatrice, chiamata in giudizio, la reiterazione dei contratti di lavoro conclusi tra il lavoratore e la agenzia di lavoro non era soggetta a limitazioni, poiché la disciplina sulla somministrazione di lavoro esclude l'applicazione delle norme previste in ordine alle proroghe del contratto a tempo determinato.
Il Giudice del Lavoro aveva, allora, rimesso la questione alla Corte di Giustizia, sulla compatibilità della normativa italiana in tema di somministrazione con quella prevista dall’accordo quadro sul contratto a tempo determinato (come recepito dalla Direttiva CE 1999/70).
La Corte di giustizia europea si è espressa nel senso che il rapporto di lavoro interinale debba rientrare nell’ambito di applicazione della Direttiva CE n. 2008/104 che disciplina il lavoro temporaneo (recepita nell’ordinamento italiano con il Dlgs. 24/2012). La Corte ha chiarito che il legislatore comunitario ha previsto una normativa specifica per il lavoro somministrato e a quest’ultima bisogna fare riferimento laddove si tratti di tale istituto.
I Giudici comunitari hanno escluso che l'accordo quadro sul contratto a tempo determinato possa avere un’applicazione illimitata con la conseguenza che il rapporto di lavoro con l’agenzia interinale e quello con l’azienda utilizzatrice deviano dall’ambito di applicazione di tale accordo quadro.
La Corte di Giustizia ha spiegato, dunque, che l’istituto del lavoro in somministrazione e le tutele ad esso connesse debbano essere distinte dal contratto di lavoro a tempo determinato e dalle tutele tipiche di tale istituto. Secondo la Corte i due istituti sono differenti ed hanno delle discipline differenti. La Corte ha anche sostenuto che tale esclusione non è limitata solo al contratto concluso tra lavoratore e società di somministrazione, ma anche a quello commerciale (ovvero il contratto stipulato tra agenzia di somministrazione e società utilizzatrice).