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Diritto di convocare l'assemblea sindacale da riconoscersi anche alle singole componenti delle RSU.

Corte di Cassazione, sentenza 13978 del 2017.

La Corte d'appello di Napoli dichiarava il carattere antisindacale del diniego opposto da una società alla richiesta di assemblea proveniente da una sola componente della r.s.u. presente in azienda anziché dalla sua composizione unitaria.

Della controversia venivano investite le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che si sono pronunciate in ordine al diritto di convocare l'assemblea sindacale di cui all'articolo 20 della legge 300/1970, oltre che alle r.s.u. come organo collegiale, anche alle sue singole componenti.

Il tenore letterale dell'articolo 20 della legge 300/1970 è nel senso che l'indizione dell'assemblea può avvenire singolarmente o congiuntamente da parte delle r.s.a.

Dunque, nell'originaria ottica statutaria la legittimazione a chiedere l'assemblea è sicuramente (anche) della singola rappresentanza.

A sua volta l'articolo 4 dell'accordo interconfederale 20.12.93 stabilisce che i componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/1970, mentre il successivo articolo prevede che alle r.s.a. e ai loro dirigenti subentrino le r.s.u..

Nell'ottica dell' accordo interconfederale una data associazione sindacale, malgrado la sua presenza all'interno della r.s.u., può anche singolarmente indire l'assemblea, perché non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola r.s.a. sono stati attratti e si sono disgregati all'interno delle r.s.u..

Ben possono un organismo elettivo come la r.s.u. e il principio di maggioranza convivere con limitate prerogative di singole componenti dell'organismo medesimo.

Il principio di maggioranza è sicuramente proprio di quello democratico nel momento decisionale, ma è estraneo al momento del mero esercizio di diritti che non importino decisioni vincolanti nei confronti di altri. E' proprio l'insistito richiamo al principio di maggioranza o di democrazia sindacale maggioritaria a dimostrare che là dove si parli di assemblee, vale a dire di momenti di confronto che precedono e preparano quelli decisionali propriamente detti, la tutela delle voci singole (ed eventualmente dissenzienti) è irrinunciabile.

Nel testo dell'accordo interconfederale del 1993 nulla autorizza a ritenere che il riconoscimento pattizio delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle attribuite ai singoli dirigenti delle r.s.a. e non si estenda a quelle riconosciute alle r.s.a., quale il diritto di indire l'assemblea. Una data associazione sindacale, malgrado la sua presenza all'interno della r.s.u., può anche singolarmente indire l'assemblea.

La possibilità di convocare l'assemblea sindacale, da riconoscersi anche alle singole componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, sarebbe possibile alla luce dell'accordo interconfederale 10.1.2014.

 

26 giugno 2017

 

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