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Diritto alla ricostruzione della posizione contributiva ed all’indennità di disoccupazione. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Napoli Nord, sentenza 4270 del 2018.

Un operaio edile, assistito dalla Filca Cisl di Napoli, riceveva dall’INPS una comunicazione di diniego della domanda di ASpI presentata e di cancellazione di alcune settimane di contributi previdenziali.

L’INPS aveva promosso degli accertamenti ispettivi nei confronti di un’impresa alle cui dipendenze l’operaio era stato, rilevando incongruenze ed irregolarità nella gestione del personale.

L’Istituto riteneva, dunque, che il rapporto di lavoro dell’operaio con questa impresa fosse stato fittizio e che egli, pertanto, non avesse diritto alla contribuzione e che, sino all’esito di tutti i procedimenti ispettivi, alcuno importo dovesse essergli pagato in ragione della contestazione di eventuali indebiti.

L’operaio veniva affidato alle cure dello Studio Legale Carozza.

Con ricorso giudiziario, si rappresentava che l’operaio aveva lavorato per diverse imprese edili ed aveva presentato ritualmente domanda per l’accesso all’ASpI, avendo involontariamente perduto l'occupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Si chiedeva al Tribunale di dichiarare l’illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con l’impresa oggetto di ispezione, con conseguente accredito dei relativi contributi, accertamento del diritto al trattamento ordinario di disoccupazione e con condanna al pagamento della relativa prestazione per oltre 9000 euro.

L’indennità di disoccupazione ASPI è una prestazione economica istituita dalla legge 92/2012 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 2013 e che ha sostituito l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali.

Il Giudice del Lavoro ha, anzitutto, verificato che risultava rispettato il requisito della certezza dell’esistenza del rapporto lavorativo in relazione al quale si chiedeva la regolarizzazione della posizione contributiva. La legge prevede che il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti si intende verificato anche quando i contributi non siano stati versati ma risultano dovuti nei limiti della prescrizione decennale.

Nel caso affrontato, infatti, è stata dimostrata l’effettività del rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e l’impresa oggetto di indagine.

I testimoni interrogati nel corso del procedimento hanno affermato di aver lavorato insieme al soggetto interessato presso l’impresa contestata sugli stessi cantieri.

Nel corso del processo, per converso, l’INPS nulla ha dedotto circa il disconoscimento del rapporto di lavoro, né ha depositato il verbale ispettivo posto a fondamento della cancellazione dei contributi.

Si è rivelata l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo e secondo le modalità dedotte dal lavoratore, con il conseguente obbligo contributivo e retributivo a carico del datore.

Il principio di automaticità delle prestazioni, sancito in via generale dall’articolo 2116 del codice civile, dispone che le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

Il Giudice del Lavoro ha ritenuto sussistenti, quindi, i presupposti di legge per l’erogazione dell’indennità richiesta.

Il lavoratore aveva presentato la domanda telematica di disoccupazione Aspi tempestivamente rispetto ad un rapporto di lavoro conclusosi per licenziamento per giustificato motivo.

Il lavoratore ha dimostrato di essere in stato di disoccupazione involontario come da certificazione del Centro per l'Impiego.

E’ risultato provato, diversamente da quanto sostenuto dall’INPS, il requisito contributivo dei due anni di assicurazione e di almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il Tribunale, in definitiva, ha accolto il ricorso in favore del lavoratore, ha dichiarato il diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa e contributiva ed all’indennità di disoccupazione ASpI.

19 giugno 2019

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