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Diritto alla retribuzione del lavoro straordinario nel pubblico impiego

Consiglio di Stato,  sentenza  n. 4745 del 2013.

Un dipendente di un'Azienda Sanitaria Locale aveva lavorato come operatore tecnico (cuoco) presso un presidio ospedaliero. Il medesimo ha chiesto la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale al pagamento della retribuzione per lavoro straordinario che assumeva di avere svolto.
Il TAR ha respinto il ricorso del lavoratore perché le delibere dell'Azienda Sanitaria, che avrebbero riconosciuto il lavoro straordinario espletato, erano state annullate per la carenza di preventiva autorizzazione allo straordinario e di un formale riscontro sull’effettivo svolgimento.
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR valutando dirimente la mancanza di un’autorizzazione all’espletamento del lavoro straordinario.
Secondo l’orientamento del Consiglio di Stato la circostanza che il pubblico dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla retribuzione, altrimenti, si determinerebbe l'equiparazione del lavoro straordinario autorizzato con quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento di autorizzazione, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità; viceversa, il diritto al compenso del lavoro straordinario è in via di principio condizionata all'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, secondo l'art. 97 della Costituzione, deve essere improntata l'azione della Pubblica Amministrazione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, ancora una volta, nel caso affrontato, che è legittimo il diniego di compenso del lavoro straordinario che il pubblico dipendente afferma di aver svolto ma che non è stato autorizzato dall'Amministrazione né in via preventiva né in via successiva e neppure in sanatoria, né l'autorizzazione può ritenersi implicitamente rilasciata per ragioni di necessità ed urgenza, quando queste ultime non sono documentate con certezza.
Solo in via eccezionale sarebbe consentito l’espletamento del lavoro straordinario senza preventiva autorizzazione, in caso di improcrastinabili esigenze di servizio, purché intervenga autorizzazione posteriore a sanatoria.

14/10/2013

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