Articolo

Diritto alla pensione e cessazione del rapporto di lavoro.

Cassazione, sentenza 5052 del 2016.

L'INPS revocava la pensione d'anzianità che era stata disposta nei confronti di un lavoratore sul presupposto del difetto del requisito della inoccupazione vigente all'epoca della domanda. Il lavoratore aveva cessato il proprio rapporto di lavoro il 12 agosto 2000 ed era stato riassunto con nuovo rapporto di lavoro il 21 agosto 2000.

Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione.

Ai sensi della legge 153/1969, la cessazione dell'attività lavorativa costituisce, con l'iscrizione assicurativa ed il requisito contributivo, un elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità.

Il d.lgs. 503/92 ha confermato che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente, estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia.

La legge 335/95, nel disciplinare l'accesso alla pensione di anzianità, non prevedeva espressamente anche il requisito della non occupazione. Tuttavia tale requisito era ricavabile dalla perdurante vigenza del d.lgs. 503/92.

Il fatto che la legge abbia poi consentito il cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente non toglie che la prestazione non poteva essere erogata se non dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La cessazione del rapporto di lavoro risulta diversa rispetto al cumulo tra la pensione medesima, una volta che questa sia stata conseguita.

Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce una presunzione di bisogno che giustifica l'erogazione della prestazione sociale.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione.

Per conseguire il diritto al trattamento pensionistico è necessaria, in caso di medesimo o diverso datore di lavoro, una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa per evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.

18 aprile 2016

Condividi questo articolo: