Diritto al preavviso anche per il dipendente licenziato per raggiungimento dell’età pensionabile.
Corte di Cassazione, sentenza 521 del 2019.
La Corte d'appello di L'Aquila, in accoglimento dell'appello proposto da un lavoratore in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la Società Abruzzese Gestione Aeroporto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di recesso.
La Corte d'appello, preso atto del regime di libera recedibilità del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile da parte del dipendente, con qualifica dirigenziale, escludeva che le delibere del Consiglio di amministrazione della società contenessero una manifestazione di volontà di recedere dal rapporto di lavoro. La Corte d'appello riteneva che la comunicazione per iscritto del recesso fosse necessaria, anche in base al ccnl di settore, pure nel caso in cui il dirigente avesse raggiunto l'età pensionabile, e che tale comunicazione mancasse nel caso in esame.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione.
Nel caso in esame si sarebbe realizzata, anzitutto, una violazione del ccnl di settore che, se pure consente la risoluzione del rapporto col dirigente al raggiungimento dell'età pensionabile in assenza di motivazione, non esonera parte datoriale dall'obbligo di comunicazione per iscritto del recesso, con osservanza dei termini di preavviso.
In merito ai termini ed alle modalità di risoluzione del rapporto in coincidenza con il raggiungimento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dell'esistenza o meno del diritto del lavoratore ad un periodo di preavviso, nell'ambito del rapporto di lavoro privatistico, la tipicità e tassatività delle cause d'estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età ovvero con il raggiungimento di requisiti pensionistici, diversamente da quanto accade nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in tema di collocamento a riposo d'ufficio, al compimento delle età massime previste dai diversi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche stesse.
Dalla legge 108/1990 si desume che, nel lavoro privato, il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per la effettiva attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del lavoratore determinano soltanto la libera recedibilità dal rapporto di lavoro e, dunque, il venire meno del regime di stabilità, non già la automatica estinzione del rapporto stesso, sicchè, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, il rapporto prosegue con diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Nel campo dei rapporti di lavoro di natura privatistica, per la risoluzione del rapporto per limiti di età anagrafica del lavoratore, al datore di lavoro è imposto comunque l'obbligo di preavviso.
La Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso della società.
4 febbraio 2019