Dipendenti pubblici: istruzioni per il personale collocato in disponibilità.
INPS, circolare 114 del 2017
Gli articoli 33 e successivi del d.lgs. 165/2001 in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva, così come ridisegnati ed integrati da più interventi successivi del legislatore, disciplinano le procedure di gestione degli esuberi di personale e gli effetti sul trattamento economico e previdenziale dei lavoratori collocati in disponibilità.
L’amministrazione pubblica colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita.
Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all' 80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare.
Il collocamento in disponibilità rientra, pertanto, tra le vicende modificative del rapporto di lavoro in quanto non comporta l’estinzione ma la sospensione del rapporto medesimo. Dalla data di “collocamento in disponibilità” restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, con un effetto sul sinallagma contrattuale, per cui il lavoratore non è più tenuto alla prestazione e non sussiste l’obbligo per l’amministrazione di corrispondere la retribuzione.
Il limite temporale di 24 mesi di concessione della indennità può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.
L’amministrazione di appartenenza, oltre ad erogare al lavoratore l’indennità, è tenuta a corrispondere gli oneri sociali. Il personale collocato in disponibilità conserva per tutto il periodo (fino alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero fino alla ricollocazione) le iscrizioni contributive possedute all’atto del collocamento in disponibilità.
Durante il periodo di erogazione dell’indennità sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di versare i contributi alla gestione pensionistica e previdenziale di riferimento.
L’obbligo di corrispondere gli oneri sociali da parte dell’amministrazione di appartenenza, determina la valutabilità dei periodi anche ai fini del TFS/TFR.
Ai fini pensionistici, durante il periodo di collocamento in disponibilità, l’amministrazione è tenuta a corrispondere gli oneri sociali commisurandoli alle componenti fisse e continuative della retribuzione in godimento all’atto del collocamento in disponibilità, fatti salvi eventuali benefici economici derivanti dal mero decorso dell’anzianità di servizio.
L'indennità, dunque, incide anche per i profili previdenziali ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico.