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Determinazione dell'importo dell'Assegno di incollocabilità.

INAIL, circolare 29 del 2016.

Il Testo Unico 1164/1965 prevede che per i soggetti, che abbiano subito eventi di infortunio o malattia professionale, che non possono beneficiare dell'assunzione obbligatoria, è concesso, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità.

Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal gennaio 2007, dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento;

2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio della assunzione obbligatoria al lavoro;

3) non applicabilità, nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria per il superamento dei limiti di età previsti dalla legge.

Il beneficio dell'assunzione obbligatoria può non essere applicato perché i soggetti hanno perduto ogni capacità lavorativa o perché, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Conseguentemente, il diritto a mantenere l'assegno persiste fino a quando dura la situazione di incollocabilità.

E' stato poi specificato, con successivi interventi normativi che l'assegno di incollocabilità è corrisposto in misura predeterminata, rivalutata con cadenza periodica.

Per l'anno 2016, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto 8 luglio 2016 concernente la rivalutazione dell'assegno.

L'INAIL ha, quindi, confermato l'importo mensile dell'assegno nella misura di Euro 256,39, già vigente dal luglio 2015.

La richiesta di erogazione dell'assegno di incollocabilità deve essere inoltrata alla sede INAIL competente.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di concessione ed il pagamento è operato mensilmente.

 

30 settembre 2016

 

 

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