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Detenzione, in ambito extra-lavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti: licenziamento legittimo.

Corte di Cassazione, sentenza 8132 del 2017.

La Corte d’appello di Potenza dichiarava legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore per essere stato arrestato, fuori dall'ambiente di lavoro, in possesso di circa cinquecento grammi di hashish, fatto per il quale egli aveva patteggiato la pena in sede penale.

Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione che la Suprema Corte ha rigettato.

Anche una condotta illecita, estranea all’esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, può avere un rilievo disciplinare, poiché il lavoratore e’ assoggettato non solo all’obbligo di rendere la prestazione, bensì anche all’obbligazione accessoria di tenere un comportamento extra-lavorativo che sia tale da non ledere ne’ gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro ne’ la fiducia che, in diversa misura e in diversa forma, lega le parti del rapporto di durata. Detta condotta illecita comporta la sanzione espulsiva se presenti caratteri di gravita’, che debbono essere apprezzati, tra l’altro, in relazione alla natura dell'attività svolta dall’impresa datrice di lavoro ed all'attività in cui s’ inserisce la prestazione resa dal lavoratore subordinato.

Il codice civile non esclude che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata, e si estenda a comportamenti che, per la loro natura e per le loro conseguenze, appaiano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa.

La detenzione, in ambito extra-lavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti a fine di spaccio e’ idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, poiché il lavoratore e’ tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario.

 

4 maggio 2017

 

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