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Destituzione dal servizio di un assistente della Polizia di Stato motivata con riferimento alle reiterate e ingiustificate assenze dal servizio

TAR Emilia Romagna,  sentenza n. 9 del 2014.

Un dipendente della Polizia di Stato ricorreva per l'annullamento del provvedimento di destituzione adottato nei suoi confronti dal Capo della Polizia con riferimento alle reiterate e ingiustificate assenze dal servizio.
Secondo il lavoratore, la deliberazione del Consiglio di Disciplina sarebbe stata illegittima in quanto adottata in assenza di contraddittorio per causa non imputabile dal momento che risultava prodotta una certificazione medica giustificativa delle sue gravi condizioni di salute.
I comportamenti puniti con la destituzione, secondo il lavoratore, potevano essere soltanto quelli tassativamente previsti dall’art. 7 del DPR 737/1981 (mancanza del senso dell'onore o del senso morale, grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento, grave abuso di autorità, dolosa  violazione  dei  doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, gravi atti di insubordinazione, reiterazione delle infrazioni minori, omessa  riassunzione  del  servizio dopo cinque giorni di assenza arbitraria).
Il lavoratore lamentava, inoltre, che per il procedimento di destituzione non si fosse tenuto conto   dell’elemento della volontarietà e della consapevolezza della condotta e che la comminatoria della sanzione con maggior contenuto di gravità era sproporzionata ed eccessivamente gravosa.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ha ritenuto infondati i rilievi del lavoratore.
Il Tribunale ha precisato che il lavoratore, ritualmente convocato, era stato posto in condizioni di presenziare alla seduta del Consiglio di Disciplina, ma si era sottratto a tale onere e anche a quello di sottoporsi a controllo sanitario da parte dell’Amministrazione. I medicinali assunti non potevano avere conseguenza invalidanti da inibire al suddetto di partecipare al procedimento disciplinare.
Il TAR ha ritenuto doversi applicare l'articolo 7 del DPR 737/1981 ove dispone che la sanzione della destituzione può essere inflitta per inadempienze riconducibili alla mancanza del senso dell’onore, per la reiterazione di infrazioni per le quali è prevista la sospensione e per persistente riprovevole condotta.
Secondo il Tribunale Amministrativo, un comportamento consistente in un’ennesima assenza dopo averne assommato nell’arco della sua complessiva attività di servizio più di novecento giorni, oltre ai dodici procedimenti disciplinari subiti, non lasciava margini di apprezzamento in ordine al difetto grave di consapevolezza del dovere e della propria funzione di appartenente ad un Corpo di Polizia e di senso dell’onore e di senso morale.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che alla base di un provvedimento di destituzione può esservi una valutazione in relazione alla mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali quando dai fatti contestati si evince una condotta riprovevole. Il senso del dovere e della disciplina costituiscono per gli appartenenti ad un corpo militarizzato, come la Polizia di Stato, dei capisaldi essenziali nell’assolvimento dei compiti istituzionali.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ha, perciò, respinto il ricorso del lavoratore e lo ha condannato a pagare le spese liquidate in più di 2000,00 euro.

 

03/02/2014

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