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Demansionamento di pubblico dipendente e risarcimento del danno. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 2656 del 2017.

Un dipendente del Comune di Cancello ed Arnone proponeva ricorso con l'assistenza dell'avvocato Domenico Carozza affermando il proprio demansionamento e chiedendo il ristoro dei danni.
Il dipendente lamentava la revoca dell’incarico di responsabile di un settore, la designazione di un incarico inerente le pratiche relative al personale e conseguente allocazione in una stanza di circa 20 mq con altri due impiegati, la sottrazione di ogni incombenza e supporto informatico, lo spostamento presso altro settore per lo svolgimento di compiti ordinari e ripetitivi e la destinazione presso altro ulteriore ufficio senza compiti assegnati e privo della linea internet.
Il dipendente ha diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e di  non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione. Il lavoratore ha il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, cui consegue in capo al datore di lavoro il correlato obbligo di adibirlo, costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità.
La violazione di tale diritto è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro.
Il Tribunale ha ritenuto che i testimoni interrogati nel corso del processo hanno confermato che il dipendente interessato è stato posto per lunghi periodi in inattività e privato degli strumenti di lavoro.
L'inadempimento del Comune ha dato origine al danno biologico in capo al dipendente.
Attesa la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell’INAIL, il lavoratore è legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro, sempre che ne ricorrano i presupposti di imputazione di responsabilità civile, quanto non indennizzato o indennizzabile dall’INAIL a titolo di danno biologico.
Il Consulente Tecnico di Ufficio, nominato dal Giudice, ha dichiarato che il dipendente è stato colpito da un disturbo depressivo persistente e che tale patologia è direttamente correlata al demansionamento ed alle vicende dei rapporti con il datore di lavoro.
La patologia indotta dall’attività lavorativa ha quindi determinato per il CTU una menomazione dell’integrità psico-fisica, globalmente valutata, in nella misura del 8%  in ambito di responsabilità civile.
Da un punto di vista strettamente civilistico, in applicazione delle Tabelle di Milano, l’importo spettante per una invalidità del 8% riferita ad una persona della età dell'interessato è pari ad euro 14.334,00.
Il Giudice del Lavoro ha, dunque, accolto il ricorso del lavoratore ed ha condannato il Comune di Cancello ed Arnone al pagamento del risarcimento del danno.

 

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