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Definizione della figura del lavoratore trasfertista.

Decreto Legge 193 del 2016.

Prassi amministrativa e Giurisprudenza hanno da tempo affrontato la questione della definizione e corretta qualificazione del lavoratore trasfertista. Nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, sono sorte controversie riguardo alla applicazione del regime fiscale ai lavoratori trasfertisti ed ai lavoratori in trasferta.

L'intervento normativo fornisce adesso l’interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti.

Sono da intendersi trasfertisti i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Si evidenzia, anche rispetto ad alcune interpretazioni precedenti, la necessità i tre requisiti sopra indicati siano coesistenti.

Solo in tal caso è riconosciuto il trattamento agevolato: le indennità corrisposte per il trasfertismo formano base imponibile ai fini fiscali e previdenziali nella misura del 50% del loro ammontare.

In mancanza dei requisiti prescritti, il lavoratore è da intendersi in trasferta con applicazione del relativo regime fiscale.

In caso di trasferta fuori del territorio comunale si prevede la completa esenzione fiscale e previdenziale delle relative indennità entro i limiti economici previsti per l'Italia e per l'estero. Nessuna esenzione è prevista invece, nel caso in cui il lavoratore svolga la sua attività fuori dalla sede di lavoro abituale ma all’interno del comune.

Trattandosi di una norma di interpretazione autentica e, quindi, con efficacia retroattiva, la stessa potrebbe essere risolvere contenziosi in atto e giudizi ancora non definiti.

 

2 gennaio 2017

 

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