Decorrenza del trattamento pensionistico di inabilità per i pubblici dipendenti.
INPS, messaggio 6075 del 2015.
La legge 177/1976 prevede che il dipendente pubblico per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo.
La legge 274/1991 dispone che le domande di pensione che richiedono la sussistenza delle condizioni di inabilita' non derivante da causa di servizio, devono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale che attesti la sussistenza o meno della condizione di inabilita', assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro,
Secondo la legge 335/1995, che dal gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso, non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non può superare l'80 per cento della base pensionabile. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilita' di cui alla legge 222/1984
Il trattamento pensionistico privilegiato si fonda, invece, sulla menomazione inabilitante dell’integrità personale riportata dal lavoratore delle amministrazioni pubbliche a causa dell’adempimento degli obblighi di servizio. Il decreto legge 201/2011 ha abrogato, dal dicembre 2011, la pensione di privilegio per tutto il personale pubblico, ad eccezione del Personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, che continuano ad essere disciplinati dalla preesistente normativa.
L’INPS ha ricordato che nei casi di pensione di inabilità permanente, la decorrenza della dispensa dal servizio non può avere una data antecedente al giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto e, quindi l'erogazione del trattamento della prestazione deve decorrere dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
30 novembre 2015