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Datore di lavoro in concreto non assoggettato al fallimento ed intervento del Fondo di Garanzia per il TFR

Tribunale di Santa Maria C.V., sentenza 1258 del 2015.

Una lavoratrice si rivolgeva allo Studio Legale Carozza per recuperare il TFR in relazione al rapporto di lavoro intercorso con una società dal 1995 al 1998.
Con sentenza del 2004 il Tribunale condannava la società a pagare alla lavoratrice il TFR. Si provvedeva, dunque, a promuovere pignoramento contro la società che aveva esito negativo.
La lavoratrice proponeva domanda all'INPS chiedendo la liquidazione del TFR.
La domanda veniva respinta sul presupposto che la società era soggetta a procedura concorsuale.
Lo Studio Legale Carozza proponeva azione giudiziaria contro l'INPS perché la società risultava cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno e non poteva essere promosso ricorso di fallimento.
La legge 297/82 ha istituito il Fondo di Garanzia con lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR. L'intervento dell'INPS avviene quando l'impresa sia assoggettata a fallimento ovvero quando il datore di lavoro, non soggetto alla Legge Fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata.
Si può accedere al Fondo di Garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. Tale ipotesi si considera quando il datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito, vuoi per condizioni soggettive (ad esempio, piccolo imprenditore) vuoi per ragioni oggettive (ad esempio, per cessazione da oltre un anno).
Quando un datore di lavoro è assoggettabile astrattamente a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato l'attività di impresa da oltre un anno, esso va dunque considerato non soggetto a fallimento e il lavoratore può accedere al Fondo di Garanzia.
Il Tribunale ha osservato che, nel caso affrontato, vi era la prova della tentata esecuzione conclusasi con verbale di pignoramento mobiliare negativo e che la società datrice di lavoro, al momento dell’esperita procedura esecutiva, non era assoggettabile a fallimento in quanto cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno.
Il Tribunale ha, quindi, condannato l’INPS a pagare alla lavoratrice il TFR.  

27/04/2015
 

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