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Danno subito dal datore di lavoro per il ritardo nel trasporto di propri dipendenti.

Corte di Giustizia UE, sentenza causa C-429/14.

Un datore di lavoro chiedeva ad una compagnia aerea il risarcimento del danno causato dal ritardo di voli che trasportavano suoi collaboratori.

Il datore di lavoro aveva acquistato, tramite un’agenzia di viaggi, alcuni biglietti aerei destinati a consentire a suoi agenti di effettuare un tragitto ai fini di una missione professionale. A causa di una serie di ritardi dei voli, i lavoratori prevenivano a destinazione con più di quattordici di ritardo il che causava una dilazione della loro missione. Il datore di lavoro, quindi, pagava loro indennità giornaliere e contributi sociali supplementari e per tali costi aggiunti il datore di lavoro chiedeva ristoro alla compagnia aerea.

Nel corso del procedimento giudiziario, veniva proposta domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione della Convenzione di Montreal che disciplina il trasporto aereo internazionale.

La Convenzione di Montreal tutela gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e garantisce un equo risarcimento secondo il principio di riparazione. La Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso.

La Convenzione dispone che il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci ed è obbligato a risarcire ogni danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci.

La Corte di Giustizia ha stabilito che la Convenzione di Montreal deve essere interpretata nel senso che un vettore aereo che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con un datore di lavoro di persone trasportate in qualità di passeggeri è responsabile, anche nei confronti di tale datore di lavoro, del danno derivante dal ritardo dei voli effettuati dai dipendenti di quest’ultimo in esecuzione di tale contratto e attinente alle spese supplementari sostenute dal suddetto datore di lavoro.

14 marzo 2016

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