Danno morale derivante dall'acquisita conoscenza da parte del lavoratore di essere stato esposto per anni ad agenti morbigeni.
Corte di Cassazione, ordinanza 19621 del 2022.
Il Tribunale di Massa respingeva il ricorso degli eredi di un lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro, diretto ad ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito dal congiunto in seguito all'esposizione all'amianto e ad altri agenti morbigeni presenti nell'ambiente di lavoro, dai quali erano conseguiti un deficit della ventilazione polmonare, angina pectoris, densità puntiforme nel polmone sinistro e carcinoma del pancreas.
Anche la Corte di Appello di Genova rigettava la domanda.
La Suprema Corte, invece, ha accolto il ricorso promosso dagli eredi.
In caso di violazione dell'articolo 2087 del Codice civile, il risarcimento del danno non patrimoniale, nella cui sfera deve essere ricondotto il danno morale, data la natura unitaria del primo, è dovuto soltanto qualora sia fornita la prova della sussistenza del pregiudizio, che può essere offerta anche tramite presunzioni. Il danno non patrimoniale, quale danno-conseguenza, va allegato e provato ai fini risarcitori, ma ciò può avvenire anche mediante presunzioni, poiché, costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità.
Secondo la Cassazione, nel ricorso degli eredi sono state allegate le basi del ragionamento inferenziale per pervenire, attraverso le presunzioni, alla configurazione del danno morale personalizzato, costituito dall'offesa della personalità morale del lavoratore, sottoposto quotidianamente a pericolo per la propria incolumità, da cui è derivata una patente lesione, autonoma rispetto al danno biologico, di diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale. Il danno derivante dallo sconvolgimento dell'ordinario stile di vita è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti.
31 agosto 2022